La recente entrata in vigore della Legge di delega fiscale (legge n. 111/20231) fissa dei principi importanti anche in relazione alla normativa fiscale degli Enti di Terzo settore. Di seguito, i dettagli in merito alle novità previste.
[1] Cfr. Gazzetta ufficiale la legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge del 9 agosto 2023 n. 111), presentata in Parlamento il 12 luglio 2023 e licenziata con modificazioni dalle Camere il 4 agosto 2023.
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La riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee. Come noto, con Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale) si conferisce al Governo la delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi volti alla revisione del sistema fiscale e risponde alla necessità di intervenire sul quadro regolatorio in materia fiscale per superare le criticità dello stesso, anche secondo quanto segnalato dagli operatori del settore.
In particolare, l’art. 2 della citata legge n. 111/2023 stabilisce i principi generali che ispirano la riforma: in riferimento specifico agli ETS, si stabilisce che il governo delegato osserverà il principio di razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2, comma 1, lett. d) n. 3, norma cit.).
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Nel dettaglio, considerando i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (art. 6, Legge n. 111/2023), la legge delega stabilisce l’espressa previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività; questo in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106.
Nella relazione illustrativa si specifica come la norma sia volta ad introdurre un criterio di delega che assolva allo scopo di attenuare il carico impositivo che potrebbe emergere a fronte dell’ingresso dell’ente o del c.d. “ramo ETS” nell’ambito applicativo della disciplina fiscale del terzo settore.
In particolare, per gli enti di natura non commerciale che svolgono attività commerciali (come, ad esempio, gli enti religiosi2) , l’ingresso nel “terzo settore” potrebbe mutare la qualifica fiscale dell’attività svolta e trasformarla in “non commerciale”, al momento dell’applicazione dei nuovi criteri di cui all’articolo 79 del d.lgs. n. 117 del 2017 (codice del terzo settore).
In pratica, a fronte di tale mutamento non verrebbe modificata la natura fiscale dell’ente, ma si determinerebbe ai fini dell’IRES e dell’IVA, la produzione di effetti fiscali legati alla fuoriuscita dal regime d’impresa dei beni prima dedicati all’attività commerciale. In tal caso, in sostanza, il mutamento della qualificazione fiscale dell’attività potrebbe determinare l’emersione di plusvalenze imponibili e l’assoggettamento dell’operazione ad IVA, anche in mancanza di un trasferimento o di una cessione dei beni utilizzati nell’attività.
Proprio per evitare un eccessivo carico fiscale a fronte dei meccanismi descritti, a suo tempo la disciplina in tema di ONLUS aveva previsto la possibilità di applicare una imposta sostitutiva sui plusvalori latenti dei beni impiegati nelle attività commerciali degli enti trasformate in “non commerciali” in conseguenza della disciplina in questione (art. 9 del d. lgs. n. 460, del 1997).
Alla stessa stregua, nel criterio indicato nella Delega in esame, si propone l’applicazione di una disposizione volta a mitigare gli effetti connessi alla fuoriuscita dei beni dalla sfera d’impresa e al loro ingresso nella sfera “non commerciale”.
[2] Al riguardo si veda anche L. Gabbanelli, F. Moroni, M. Peta, Gli enti religiosi nel Terzo Settore. Aspetti civilistici, contabili, fiscali, Collana E-Book Fisco e Tasse, Maggioli, marzo 2023.
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In virtù del delineato principio di attenuazione del carico fiscale, il mutamento della natura (non)commerciale non impatta sull’ assetto organizzativo dell’Ente. Si ricorda che, le scelte di governance che l’ETS prepone di darsi in funzione dello scopo dello statuto, variano secondo che la sua natura possa ricadere nella definizione di ente commerciale o non commerciale, ai sensi dell’art. 79, CTS, per le implicazioni che ne derivano ai fini dell’attrazione fiscale ad un regime anziché ad un altro. Il legislatore in questo senso, sembra voler agevolare l’ingresso degli Enti nel Terzo Settore, e anche l’uscita, con un effetto di coordinamento con il TUIR. Questo è sicuramente un aspetto innovativo, da accogliere con favore, considerato che il TUIR si fonda su principi quantitativi, mentre la disciplina fiscale del Codice del Terzo settore si basa su principi qualitativi.
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