Dal 6.7.2023 con il d.m. 8.2.2022 n. 58 si fa un ulteriore passo verso la digitalizzazione della notifica di atti in materia di tributaria, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge.
Ma quali sono le nuove regole per la notifica degli atti della pubblica amministrazione e cosa si intende per domicilio digitale? Come si accede alla consultazione dell'Inad e quando è vietato l'utilizzo del domicilio digitale? In questo speciale, le risposte ai dubbi esposti.
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Dal 6.7.2023 con il d.m. 8.2.2022 n. 58 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.6.2022, n. 130) è stata data attuazione all’art. 26 del d.l. 16.7.2020, n. 76, norma che ha introdotto un ulteriore tassello sulla digitalizzazione della notifica di atti in materia di tributaria, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge.
Mediante la procedura della notificazione un atto viene portato a conoscenza di un determinato soggetto, consentendogli di adottare le eventuali misure a tutela delle proprie ragioni ovvero di disporre della pubblicità legale di un provvedimento.
La normativa precisa importanti misure poste a tutela del destinatario quali
Al domicilio digitale (indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, di seguito PEC, o un servizio di recapito certificato qualificato) è attribuito valore giuridico ad ogni effetto di legge, essendo riconosciuto il medesimo effetto legale prodotto da una raccomandata con avviso di ricevimento. E’ equivalente alla notificazione fatta a mezzo della posta: raggiunge il domicilio digitale e non fisico del destinatario consentendogli di avvalersi di termini di impugnazione dell’atto ovvero di non incorrere in decadenza o di invocare la prescrizione (art. 6, comma 1, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82). Le comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario.
Imprese e professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati per legge ad avere il proprio domicilio digitale per cui le comunicazioni e le notificazioni avvengono mediante la posta elettronica. Le persone fisiche possono eleggere il proprio domicilio digitale, ma, in caso contrario viene notificato, in formato cartaceo, l’avviso di avvenuta ricezione contenente le modalità di accesso con l’identificativo univoco della notificazione (INU) mediante il quale è possibile, accedendo al sistema, ottenere la copia cartacea dell’atto oggetto della notificazione presso Poste italiane S.p.A.
E’ consentito eleggere un domicilio digitale di piattaforma o più domicili digitali diversificati in relazione ai vari emittenti.
Dello stesso autore si legga anche:
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Ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. 7.3.2005, n. 82:
Per “domicilio digitale” si intende l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), cioè un luogo virtuale al quale è possibile inviare comunicazioni (anche se formali).
In pratica, mentre l’indirizzo fisico è rappresentato da un luogo (ad es., Via Roma n. 10), l’indirizzo digitale è, ad esempio, nome.cognome@pec.it per cui il destinatario è raggiungibile a prescindere dalla presenza fisica, anche se è all’estero.
Per richiedere il domicilio digitale è necessario essere in possesso di un indirizzo PEC e comunicare il proprio indirizzo PEC all’INAD mediante la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta di identità elettronica (CIE) o lo SPID. Fatto ciò, l’indirizzo è di pubblico dominio.
II domicilio digitale non può essere oggetto di condivisione.
I dubbi operativi |
INAD: è l’indirizzo nazionale dei domicili digitali. Domicilio digitale: è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento e IDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. u-ter del CAD. Chi può registrare il domicilio digitale mediante l’INAD:
Vantaggi del domicilio digitale: risparmio dei costi dei diversi servizi, quali azzeramento delle spese postali, riduzione del tempo impiegato per recarsi all’ufficio. Svantaggi del domicilio digitale:
Comunicazioni della pubblica amministrazione: ricevimento di sanzioni amministrative e comunicazioni con valore legale. Consultazione: è consentita a chiunque senza la necessità di autenticazione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82. Costo dell’elezione del domicilio su INAD: l’accesso ai servizi è gratuito, comprese le richieste di elezione, di modifica e di cessazione del domicilio |
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Chiunque può consultare liberamente l’INAD senza doversi autenticare previamente.
L’accesso può essere eseguito con l’inserimento di una delle seguenti modalità di ricerca:
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L’art. 6, comma 2-ter, del d.l. 10.5.2023, n. 51, ha inserito il comma 22-bis all’art. 26 del d.lgs. 16.7.2020, n. 76, che prevede un regime transitorio fino al 30.11.2023 a favore di chi non dispone del domicilio digitale.
Più in particolare, il gestore della piattaforma invia al destinatario che
“una copia analogica dell’atto unitamente all’avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea”.
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L’art. 6, comma 3, del d.lgs. 7.3.2005, n. 2, vieta l’utilizzazione del domicilio digitale presente nell’INAD per l’invio di comunicazioni commerciali, come definite dall’art. 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. 9.4.2003, n. 70. L’invio è ammesso soltanto se il titolare dell’indirizzo ha rilasciato preventivamente l’autorizzazione.
Sono considerate comunicazioni commerciali “tutte le forme di comunicazione destinate in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.
Non sono considerate comunicazioni commerciali:
Fino al 16.3.2020, il divieto era presente “per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti indicati all’art. 2, comma 2, del d.lgs.
Con il parere 22.7.2021, n. 288, il garante della privacy ha esaminato lo schema delle linee guida predisposto dall’AGID sollevando criticità che hanno per oggetto:
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