Terza parte dello speciale dedicato alla notificazione degli atti tributari per il tramite dell'INAD:
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In particolare, si esaminano le attestazioni del gestore della piattaforma e cosa accade in caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, la conservazione dei documenti oggetto di attestazione e gli atti per i quali non si applica la notificazione a mezzo della piattaforma.
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Il gestore della piattaforma deve rendere disponibili le attestazioni opponibili ai terzi che hanno per oggetto (art. 12 del d.m.):
Le attestazioni hanno valore legale e sono accessibili attraverso la piattaforma da parte dei mittenti, destinatari e loro delegati.
L’attestazione viene generata e marcata dal sistema.
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Il gestore deve attestare il caso di malfunzionamento della piattaforma e il ripristino della sua funzionalità (art. 26, comma 13, del d.l. 16.7.2020, n. 76).
Gli adempimenti tecnici (art. 3, comma 4, del d.m. 8.2.2022, n.58) |
Per il mittente: impossibilità dell’inoltro telematico dei documenti da notificare. Per il contribuente e il delegato: impossibilità di eseguire l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici. |
Il malfunzionamento della piattaforma è segnalato sul sito istituzionale della stessa, nonché mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti. Le stesse modalità vengono comunicate per il ripristino della funzionalità. Il gestore rende disponibili sulla piattaforma le attestazioni di malfunzionamento e ripristino.
Verificandosi l’impossibilità di effettuare l’inoltro telematico dei documenti informatici da notificare da parte dell’amministrazione, nonché per il destinatario, o il suo delegato, di effettuare l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici, si producono importanti conseguenze. Più in particolare, per gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni che sono oggetto della notificazione il termine che scade nel periodo di malfunzionamento, è stabilito che:
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Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni per dieci anni dalla data di perfezionamento notifica.
Gli atti oggetto di notificazione restano disponibili sulla piattaforma per 120 giorni successivi alla data in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario, circostanza espressamente indicata nell’avvio di avvenuta ricezione.
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La notificazione a mezzo della piattaforma in argomento non si applica:
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