Nella prima parte dello speciale dedicato alla notificazione degli atti tributari per il tramite dell’INAD (Come funziona la notifica digitale degli atti tributari tramite Inad), è stata riepilogata l’innovazione normativa e sono state analizzate le regole vigenti per la notifica di atti impositivi e la notificazione tributaria. Segue in questa seconda parte, in particolare, un approfondimento sulla consultazione da parte del destinatario/contribuente dei documenti notificati. Sono poi approfondite le regole della notificazione dell'avviso di accertamento, della cartella di pagamento ecc. e cosa avviene in termini di decadenza e prescrizione con la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma.
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Il destinatario accede alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire gli atti che gli sono stati notificati.
Per ciascuna notifica sono visualizzati il mittente, la data e l’ora di messa a disposizione dell’atto sulla piattaforma, l’atto notificato, lo storico del processo di notifica (che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito) e il codice univoco della notifica (IUN).
Il destinatario può scaricare e inviare a terzi la copia del documento tramite l’apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma.
Il contribuente può delegare un terzo all’accesso alla piattaforma indicando nome, cognome e codice fiscale del delegato e l’indicazione dell’incarico per tutti o solo per alcuni mittenti. L’incarico è revocabile in qualsiasi momento ovvero rinunciabile dandone notizia al delegante.
Il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato ha effettuato l’accesso mediante un sistema di marcatura temporale certificato che è validamente opponibile a terzi (art. 8, comma 3, del d.m.).
Il perfezionamento della notifica |
La notificazione si perfeziona (art. 26, comma 9, del d.l.):
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Secondo l’art. 45 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82:
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Se il destinatario non è titolate di indirizzo PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il gestore della piattaforma, senza ritardo, deve notificare l’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo a mezzo posta con le modalità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 14 della l. 20.11.1982, n. 890 (art. 26, comma 7, del d.l.), indicando l’identificativo univoco della notificazione (IUN) nonché le modalità di accesso alla piattaforma e per ottenere la copia cartacea degli atti notificati.
In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione avviene, senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, direttamente dal gestore della piattaforma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se, per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali il plico può essere consegnato, all’indirizzo indicato non sia possibile operare il recapito del plico contenete l’avvenuta ricezione l’addetto postale deve svolgere “in loco con opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione dell’ufficio o della sede del destinatario irreperibile” e “gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma” (art. 26, comma 7, del d.l.).
Le regole della notifica a mezzo posta |
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Avvertenza |
La notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel 10° giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma (art. 26, comma 9, n. 2) del d.l.). Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini. |
L’avviso di avvenuta ricezione indica le modalità di accesso digitale semplificato all’atto notificato, attraverso link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente, consentendo l’estrazione della copia analogica del documento anche al destinatario che è privo di SPID o CIE. L’accesso secondo la procedura semplificata può essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un periodo prestabilito, che sono espressamente indicati.
Il destinatario può sempre rivolgersi al gestore del servizio universale di cui all’art. 3 del d.lgs. 22.7.1999, n. 261, cioè Poste Italiane S.p.A, affinché gli consenta di estrarre la copia analogica del documento informatico, tramite l’accesso semplificato, e di ottenere la copia analogica delle attestazioni indicate all’art. 12. Per acquisire copia dell’avviso di avvenuta ricezione vanno fornite le generalità e il codice fiscale.
Gli adempimenti connessi |
Il gestore della piattaforma invia all’addetto il recapito postale:
L’addetto al recapito postale:
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Il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia, in modalità informatica, contenente tutte le indicazioni previste per l’avviso di avvenuta ricezione nei seguenti casi previsti dall’art. 26 del d.l., cioè:
Il destinatario che incorra in decadenze può essere rimesso in termini se dimostra di non avere avuto la notifica per causa ad esso non imputabile.
L’avviso di cortesia è reso disponibile tramite il punto di accesso di cui all’art. 64-bis del d.lgs.
L’utente di “app IO” che ha attivato il servizio di messaggistica riceve un messaggio che gli consente di abilitare il servizio anche per gli avvisi di cortesia.
L’avviso deve indicare le modalità che il destinatario deve seguire per accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti che sono oggetto della notificazione.
Se il destinatario ha comunicato un indirizzo e-mail non certificato o un numero di telefono o un recapito digitale diverso da quelli certificati ai sensi del comma 5 dell’art. 26, il gestore è tenuto ad inviare un avviso di cortesia in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione.
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E’ importante considerare il momento in cui si perfeziona la notifica: la consegna dell’avviso di accertamento, della cartella di pagamento, del questionario, dell’avviso di fermo amministrativo, ecc. si perfeziona quando il messaggio è consegnato nella casella PEC e non quando il destinatario lo legge. Le regole sono diverse poiché va considerato il principio di scissione secondo la seguente articolazione riferito da un lato all’amministrazione e dall’altro, differente, al soggetto notificato.
Le regole della notificazione |
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Va tenuto presente che per gli atti diversi da quelli formati dalle pubbliche amministrazioni permane la regola ordinaria dell’art. 6 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, per il notificante la notificazione è perfezionata nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna.
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Con la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma è impedita qualsiasi attività di decadenza dell’amministrazione ed è interrotto il termine di prescrizione che è correlato alla notificazione dell’atto, del provvedimento, dell’avviso o della comunicazione (art. 26, comma 10, del d.l.).
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