L'iter della Riforma Fiscale prosegue il suo iter iniziato nel 2023.
Ecco la tabella che riassume i decreti legislativi approvati fino ad oggi nell'ambito della Riforma Fiscale;
Titolo del Decreto Legislativo | Data di prima approvazione | Numero del Decreto e approvazione definitiva con pubblicazione in GU |
Attuazione primo modulo riforma Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi | 30 dicembre 2023 | |
Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale | 27 dicembre 2023 | |
Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente | 30 dicembre 2023 | |
Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari | 8 gennaio 2024 | |
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale | 12 febbraio 2024 | |
Potenziamento del regime di adempimento collaborativo | 30 dicembre 2023 | |
Revisione disciplina del contenzioso tributario | 30 dicembre 2023 | |
Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza | 25 marzo 2024 | |
Revisione del sistema sanzionatorio tributario | 24 maggio 2024 | |
Revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise | 26 marzo 2024 | |
Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione | 11 marzo 2024 | |
Dlgs in materia di razionalizzazione dell’imposta di registro, successioni e donazioni, bollo | 9 aprile 2024 |
Correttivo in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale | Dlgs del 05.08.2024 n. 108 | |
Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) | in approvazione definitiva | Dlgs Riforma delle Imposte Dirette - (decreto ancora in bozza) |
Inoltre si segnala che è stato approvato il Decreto Correttivo Adempimenti e Concordato preventivo pubblicato in GU n 182 del 5 agosto.
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La delega (legge n 111/2023), il cui testo è composta da 23 articoli, dovrà essere esercitata dal Governo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge avvenuta con la pubblicazione in GU n 189 del 14 agosto 2023.
Il presidente del consiglio Giorgia Meloni, all'atto della sua approvazione aveva dichiarato: "Sono molto soddisfatta dell'approvazione della delega fiscale. Una riforma strutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l'Italia aspettava da 50 anni. Meno tasse su famiglie e imprese, un fisco più giusto e più equo, più soldi in busta paga e tasse più basse per chi assume e investe, procedimenti più semplici e veloci. Sono alcuni dei principi di un provvedimento storico che rivoluzionerà il rapporto tra fisco, cittadini e imprese e che il governo lavorerà per attuare con i decreti attuativi".
Sinteticamente vengono confermati:
Il 7 agosto 2023 con la firma di un decreto è stato istituito il Comitato tecnico per la riforma tributaria.
Al Comitato tecnico è assegnato il compito di proporre idee e tradurle in schemi di decreti delegati, a lavoro dal settembre scorso, per ottenere il parere delle Camere e la loro entrata in vigore dal prossimo anno.
Si ricorda infine che il Governo, secondo quanto disposto dall’art. 19 del Ddl. delega, è delegato ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 43 del 21 febbraio 2024 il Decreto legiglativo n 13 del 12 febbraio, con le nuove regole dell’accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale.
Il testo entra in vigore al 22 febbraio ma le norme sulla riforma dell’accertamento con contradditorio preventivo avranno piena attuazione dal 30 aprile 2024, mentre quelle relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Tra le novità, viene modificato quanto previsto dal Dlgs n. 218/1997, relativo alle disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, estendendo la disciplina dell'adesione, oltre che all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, anche agli atti di recupero.
Una novità da evidenziare è che lo schema di atto, comunicato al contribuente per il contraddittorio preventivo, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo.
Inoltre l’ufficio, nei casi in cui debba procedere a contraddittorio, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale, deve comunicare al contribuente un invito a comparire.
Viene abrogata la norma che prevedeva la possibilità di notificare direttamente l’avviso senza il precedente invito.
Per le numerose altre novità si rimanda al testo del Decreto Legislativo n 13/2024.
Attenzione al fatto che è stato approvato il Decreto Correttivo Adempimenti e Concorcato preventivo pubblicato in GU n 182 del 5 agosto.
Pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio il Decreto Legislativo con Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Si ricorda che la Riforma fiscale, in linea generale, prevede la revisione e graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
Nel riordino delle agevolazioni si dovrà tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui composizione del nucleo familiare, tutela della casa, della salute, dell'istruzione e presenza di soggetti disabili.
Rimodulazione anche delle imposte per i contribuenti titolari di partita IVA con la possibilità di pagamento rateale del dovuto durante tutto l’arco dell’anno.
Inoltre, nello specifico per i pagamenti, si dovrebbe prevedere in modo graduale, il passaggio al versamento anche mensile degli acconti di novembre relativi alle imposte sui redditi delle partite Iva a cui si applicano gli Isa
La novità non dovrà naturalmente prevedere peggioramenti per il contribuente né nuovi o più oneri per la finanza pubblica.
Inoltre alla Camera è stato inserito l'obiettivo a tema di lavoro autonomo eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.
Sui contenuti del Decreto in oggetto leggi anche i seguenti approfondimenti in via di aggiornamento con il testo definitivo della norme appena pubblicate:
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Pubblicato in GU n 2 del 3 gennaio 2024 il Decreto legislativo sul Contenzioso tributario.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata.
Sono state modificate, tra l’altro, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.
Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.
Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.
Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme
Vediamo un riepilogo delle principali novità per il contenzioso salvo appunto le modifiche su indicate al testo originario di approvazione preliminare.
Il Dlgs di Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 attua:
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Pubblicato in GU n 2 del 3 gennaio il Dlgs sulla Statuto del Contribuente.
Rispetto al testo approvato preliminarmente si evidenzia che, in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, sono state apportate alcune modifiche.
Lo stesso Governo nel comunicato stampa che annuncia la definitiva approvazione del provvedimento ha evidenziato che:
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