I principi IFRS S1 e IFRS S2 si collocano nel quadro degli standard di rendicontazione riguardante l’informativa finanziaria aziendale di sostenibilità per i temi Environmental, Social e Governance, ESG, rivolgendosi ai soggetti IFRS adopter e non.
La conformità dell’informativa finanziaria di un ente ai requisiti e contenuti di entrambi i principi viene rappresentata nella “dichiarazione di conformità” che accompagna il bilancio d’esercizio.
I due IFRS (pubblicati il 26 giugno 2023) forniscono una base globale sull’informativa finanziaria di sostenibilità distintamente:
- l'IFRS S1 "General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information” stabilisce i requisiti di contenuto generali al fine di produrre un insieme completo di informazioni finanziarie di sostenibilità. Tale principio richiede che un'impresa fornisca informazioni su tutti i rischi e le opportunità relativi alla sostenibilità che potrebbero ragionevolmente avere un impatto sulle prospettive dell'impresa, c.d. "entity's prospects", nonché su:
- i flussi di cassa dell'impresa,
- l’accesso ai finanziamenti o
- al costo del capitale nel breve, medio o lungo termine;
- l'IFRS S2 "Climate-related Disclosure” è il primo standard tematico dell'ISSB, che richiede all’impresa di fornire informazioni sulla propria esposizione ai rischi e alle opportunità strettamente legati al clima.
L'International Sustainability Standards Board (ISSB o Board) il 27 luglio 2023 ha pubblicato in consultazione (fino al 26 settembre 2023) le proposte che riflettono i requisiti di informativa dei primi due standard IFRS S1 e IFRS S2, sulla base della necessità di individuare una tassonomia digitale comune per facilitare la rendicontazione delle informazioni finanziarie relative alla sostenibilità e migliorare l'accessibilità globale e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità per gli investitori.
Nel prosieguo si illustrano per punti essenziali i requisiti, contenuti e modalità applicative dei due principi.
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La disposizione di prima applicazione e la clausola di transizione
Entrambi i principi IFRS S1 e IFRS S2 entrano in vigore per i bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente.
È prevista una disposizione di prima applicazione, c.d. climate first, che consente all’impresa di fornire solo informazioni relative al clima nel primo anno di applicazione degli IFRS S1 e IFRS S2.
L'applicazione obbligatoria degli IFRS Sustainability Disclosure Standards dipenderà, poi, dalle procedure di omologazione o di regolamentazione di ciascuna giurisdizione e non è, al momento, legata all'applicazione degli IFRS Accounting Standards.
Pertanto, un'ente che applica i principi contabili IFRS ai fini dell'informativa finanziaria non è attualmente tenuta ad applicare anche i principi di informativa sulla sostenibilità IFRS, e viceversa.
L’impresa può ricorrere:
- all’applicazione anticipata dell’IFRS S1. In tale ipotesi:
- deve darne indicazione applicando contemporaneamente l'IFRS S2;
- non è tenuta a fornire le informazioni integrative o comparative specificate nell'IFRS S1 per qualsiasi periodo precedente all'esercizio in cui applica per la prima volta l'IFRS S1;
- all’ applicazione della “clausola di transizione” (disposizione di favore). Nel primo esercizio di applicazione dell'IFRS S1, l’impresa è tenuta a fornire le informazioni finanziarie relative alla sostenibilità dopo aver pubblicato il relativo bilancio. In applicazione della disposizione di favore (per il periodo di transizione alla piena applicazione), l’informativa finanziaria di sostenibilità può essere comunicata:
- in concomitanza con il successivo bilancio intermedio del secondo trimestre o semestre, se l'entità è tenuta a fornire tale bilancio intermedio;
- in concomitanza con il successivo bilancio intermedio del secondo trimestre o semestre, ma entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta l'IFRS S1, se l'entità fornisce volontariamente tale bilancio intermedio;
- entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta l'IFRS S1, se l'entità non è tenuta a fornire un bilancio intermedio e non lo fa volontariamente;
- nel primo esercizio di applicazione dell'IFRS S1, l’ente può applicare le disposizioni dell’IFRS S1 solo in relazione all'informativa sui rischi e sulle opportunità legati al clima. Ovvero l’impresa che si avvale della disposizione di favore, nel primo esercizio di applicazione dell'IFRS S1, non sarà tenuta a fornire informazioni comparative sui propri rischi e opportunità legati al clima; mentre nel secondo esercizio di applicazione dell’IFRS S1, non sarà tenuta a fornire informazioni comparative sui propri rischi e opportunità legati alla sostenibilità, diversi da quelli relativi al clima.
L’impresa deve dichiarare nell’informativa di essersi avvalsa della clausola di transizione.
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I requisiti generali, l’IFRS S1
L'IFRS S1 stabilisce i requisiti generali per il contenuto e la presentazione delle informazioni finanziarie di sostenibilità affinché siano utili per gli utilizzatori, in particolare:
- le caratteristiche qualitative considerate fondamentali:
- rilevanza;
- rappresentazione fedele;
- comparabilità;
- verificabilità;
- tempestività;
- comprensibilità
- i contenuti. L’impresa deve comunicare:
- i processi di governance, i controlli e le procedure che l'ente utilizza per monitorare, gestire e supervisionare i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità;
- la strategia dell'ente per la gestione dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità;
- i processi utilizzati dall'ente per identificare, valutare, dare priorità e monitorare i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità;
- la performance dell'impresa in relazione ai rischi e alle opportunità legati alla sostenibilità, compresi i progressi verso gli obiettivi che l'entità ha fissato o che è tenuta a raggiungere per legge o per regolamento.
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L’ IFRS S2, rischi ed opportunità sul clima
L'IFRS S2 individua i contenuti dell'informativa rilevante nella misura in cui possa condizionare le decisioni degli utilizzatori e quindi influenzare ragionevolmente:
- i flussi di cassa,
- l’accesso ai finanziamenti, o
- il costo del capitale nel breve, medio o lungo termine,
relativamente ai rischi e alle opportunità dell’impresa legati al clima. Distinguendo tra:
- rischi fisici;
- rischi di transizione;
- opportunità.
l’impresa deve comunicare informazioni che consentano la comprensione:
- dei processi, i controlli e le procedure di governance che l'entità utilizza per monitorare, gestire e supervisionare i rischi e le opportunità legati al clima;
- della strategia dell'entità per la gestione dei rischi e delle opportunità legati al clima;
- dei processi che l'impresa utilizza per identificare, valutare, dare priorità e monitorare i rischi e le opportunità legati al clima, compreso se e come tali processi sono integrati e informano il processo complessivo di gestione del rischio dell'entità;
- delle prestazioni dell'impresa in relazione ai rischi e alle opportunità legati al clima, inclusi i progressi verso gli obiettivi legati al clima che si è prefissata e tutti gli obiettivi che è tenuta a raggiungere per legge o regolamento.
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La “Dichiarazione di conformità”, “statement of compliance”
Le informazioni finanziarie relative alla sostenibilità conformi a tutti i requisiti degli IFRS Sustainability Disclosure Standards trovano forma nella dichiarazione di conformità esplicita e senza riserve c.d. “statement of compliance” che accompagna il bilancio d’esercizio.
L’impresa può asserire che le informazioni finanziarie relative alla sostenibilità siano conformi agli IFRS Sustainability Disclosure Standards se sono compliant a tutti i requisiti stabili dai principi stessi.
Ciò si traduce in maggiori responsabilità che pesano in capo sia all’organo di amministrazione che di controllo.
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