Speciale Pubblicato il 25/07/2023

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Diritti d'autore: in GU le norme di prevenzione degli illeciti

di Redazione Fisco e Tasse

In GU la Legge n 93/2023 a tutela dei rdiritti d'autore e misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale



Pubblicata in GU n 171 del 24 luglio la Legge n 93 del 14 luglio con disposizioni per la prevenzione e  la  repressione  della  diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le  reti di comunicazione elettronica.

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Diritti d'autore: le tutele della Legge n 93/2023

Con l'art 1 si prevede che la Repubblica, in attuazione  degli  articoli  41  e  42  della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei  diritti  fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione  sulla protezione  e la  promozione della diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre  2005,  ratificata  ai  sensi della legge 19 febbraio 2007, n.  19,  coerentemente  con  il quadro giuridico europeo:

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Diritti d'autore: blocco degli illeciti dell'Autorità garante

Con l'art 2 si disciplinano provvedimenti urgenti e  cautelari  dell'Autorità per le garanzie  nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente.

L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  con proprio provvedimento, puo'  ordinare  ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente  mediante  il blocco della  risoluzione DNS  dei nomi  di dominio e  il  blocco dell'instradamento del  traffico di rete  verso  gli  indirizzi IP univocamente destinati ad attivita' illecite. 

Con il provvedimento su indicato, l'Autorita' ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome  di  dominio,  sottodominio,  ove tecnicamente possibile, o indirizzo  IP,  a  chiunque  riconducibili, comprese le variazioni del  nome  o  della  semplice  declinazione  o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta  l'accesso  ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a  contenuti della stessa natura. 

Nei casi di gravita'  e  urgenza,  che  riguardino  la  messa  a disposizione di contenuti trasmessi  in diretta,  prime  visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di  intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi,  o altre  opere  dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonche' eventi di interesse sociale  o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3,  del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  con  provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorita' ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai  contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei  nomi  di  dominio  e  degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1  e  2  del presente  articolo.

L'Autorita' trasmette alla procura della  Repubblica  presso  il tribunale di  Roma  l'elenco  dei  provvedimenti  di  disabilitazione adottati ai sensi  del  presente  articolo, con  l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono  stati  notificati. 

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Contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale

In merito alla pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, si modifica l'art 174 ter della legge sui diritti d'autore che attualmente prevede: "Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

 In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale"

Nel dettaglio si inseriscono le seguenti modifiche:

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