Il DL 34/2020 ha introdotto l’obbligo, per i professionisti che asseverano la spettanza dei bonus fiscali ricadenti nel Superbonus, di stipulare una polizza “dedicata”, con il fine di tutelare il cliente e lo Stato dagli eventuali danni che un errore del tecnico può causare.
È il professionista a dover confermare di aver rispettato l’obbligo, direttamente nei modelli di asseverazione. Ad esempio, nel caso del Super Sismabonus egli deve dichiarare “di essere in possesso della polizza assicurativa di cui all’art. 119 co. 14 del DL 34/2020”.
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L’obbligo di sottoscrivere una polizza con massimale dedicato al Superbonus non vale per tutti i professionisti che partecipano alla pratica edilizia ma solo per quelli che rilasciano le asseverazioni relative alla spettanza del bonus.
Si pensi ad un cantiere nel quale siano previste opere di miglioramento sismico (come il rifacimento delle strutture del tetto) e opere di efficientamento energetico (come il cappotto e la coibentazione del medesimo tetto). Dovranno essere dotati di polizza Superbonus il progettista strutturale, il direttore dei lavori strutturali e, se previsto, il collaudatore, nonché il tecnico che sottoscrive e presenta l’attestazione ENEA.
Per motivi non del tutto chiari, il decreto esclude tutti gli altri operatori che intervengono nel processo edilizio, anche se ricoprono ruoli chiave, lasciando così zone scoperte. Non sono tenuti ad avere la polizza, ad esempio, il direttore dei lavori generali (figura diversa dal direttore dei lavori strutturali previsto dal DM 58/2017) o il coordinatore per la sicurezza, e nemmeno l’impresa esecutrice.
Anche il fiscalista che appone il visto non è obbligato a stipulare una polizza con massimale dedicato al singolo cantiere, essendo sufficiente che ne possieda una generale per i visti di conformità. Ciò significa che, in alcuni casi, l’esperto contabile che abbia “consumato” il proprio massimale in altri sinistri non può far fronte con la propria polizza ad altre richieste risarcitorie.
Ad oggi non è chiaro con quali modalità avverranno le verifiche sulle pratiche agevolate con il Superbonus. È certa, però, la lista di cause di decadenza prevista dal DL 34/2020, art. 119, co. 13 ter:
Si può incorrere in una di queste cause per errori professionali compiuti dal professionista deputato al rilascio delle asseverazioni (quindi dotato di polizza Superbonus) o per errori compiuti da altri ma che vedono la sua responsabilità indiretta.
Così, se viene realizzata una finestra di dimensioni diverse da quelle previste in progetto, ad esempio, si tratterà di opera realizzata in difformità dalla CILAS, e l’errore sarà attribuibile in prima battuta al direttore dei lavori architettonici, che però non ha una polizza Superbonus. Tuttavia, tale situazione vedrà coinvolti solidalmente anche il direttore dei lavori strutturali (date le ripercussioni strutturali che può avere una finestra con dimensioni diverse) e quello termotecnico (poiché cambiano le dispersioni di calore verso l’esterno). Tali soggetti, dotati di polizza, potranno garantire il committente (e lo Stato) per i danni derivanti dalla perdita del beneficio fiscale.
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Alle cause di decadenza previste dal DL 34/2020 si devono aggiungere quelle inerenti al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, come disposto dal Decreto MEF 41/1998, art. 4, co. 1, lett. d.
Il citato DM 41/1998 è infatti chiaro nello stabilire che “le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:
– non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
– sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi”.
Si tratta di un largo numero di possibili violazioni, che comprendono anche obblighi più incerti rispetto a quelli “di base” noti a tutti (tra i quali appunto la notifica alla Asl competente). Si pensi agli adempimenti connessi alla verifica del DURC di congruità e al caricamento sull’apposito portale.
Le figure tecniche normalmente responsabili in caso di violazioni in materia di sicurezza sono:
È evidente che si tratta di soggetti diversi da quelli dotati di polizza Superbonus. Si genera così la situazione paradossale in cui il committente che subisce la revoca dei benefici fiscali per “motivi di sicurezza” potrebbe non essere garantito da alcun tecnico, né tantomeno dall’impresa.
L’unico professionista dotato di una polizza astrattamente attivabile, in questo caso, sarebbe quello che appone il visto di conformità, sempre che non abbia esaurito, come detto, il proprio massimale in altri sinistri.
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