Speciale Pubblicato il 20/07/2023

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I dubbi per l’impugnazione della cartella di pagamento

di Mogorovich Dott. Sergio

Cosa fare dopo la notificata della cartella di pagamento? Importante verificare se l'atto è impugnabile per motivi sostanziali o formali



Quando è notificata la cartella di pagamento, il contribuente, sovente, si pone il problema di presentare il ricorso contro l’agente della riscossione o contro l’ente impositore o, per evitare un errore procedurale nei confronti di entrambi. Ma non va sottovalutato il fatto che è necessario individuare anche quale sia l’autorità competente, perché la procedura è diversa, anche in relazione al termine che è previsto per l’impugnazione a pena di decadenza. Inoltre, è necessario verificare se l’atto è impugnabile per motivi sostanziali, cioè la pretesa, ovvero per motivi formali con l’implicazione derivata di avviare la contestazione, nella prima ipotesi, nei confronti dell’ente impositore, mentre nella seconda dell’agente della riscossione con esclusione, quindi, dell’ente impositore.

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Cartella di pagamento: modalità e termini per l'impugnazione

Autorità
Motivi
Termine
Corte di giustizia tributaria primo gradoformali60 giorni
Tribunale ordinario-sezione lavoroformali20 giorni
Tributario ordinarioformali20 giorni
Tribunale ordinarioopposizione all'esecuzionenessun termine perentorio
Giudice di paceformali30 giorni 


Se l’opposizione ha per oggetto l’inesistenza della pretesa creditoria, la contestazione va fatta contro l’ente impositore e non contro l’agente della riscossione

La legittimazione passiva di questo ultimo sussiste soltanto, solo per i vizi ad esso riferiti o unitamente all’ente impositore qualora l’impugnazione ha per oggetto sia la sussistenza del credito sia i vizi della procedura di riscossione.

Il contribuente può proporre l’impugnazione indifferentemente nei confronti di entrambi “e senza che si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario (attualmente all’agente della riscossione), evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore” (Corte di cassazione, sentenza 25.7.2007, n. 16412). La pronuncia è conforme a quanto è stabilito nell’art. 39 del d.lgs. 13.4.1999, n. 112: l’agente della riscossione ”nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

Quando viene eccepita l’intervenuta prescrizione del debito fiscale, il contribuente può notificare il ricorso all’Agenzia delle entrate, senza coinvolgere l’agente della riscossione.

Se la cartella di pagamento non è impugnata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui è stata notificata, l’omissione esclude la possibilità di contestarla

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L’impugnazione della cartella di pagamento


Oggetto 
Procedura
Vizi propri della cartella (ad es., la notifica)la controparte è l’agente della riscossione
Vizi dell’attività dell’Agenzia delle entratela controparte è l’Agenzia delle entrate
Attività dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione:

  • notifica al solo agente della riscossione



l’agente della riscossione chiama in causa l’Agenzia delle entrate e svolge la propria difesa
  • notifica alla sola Agenzia delle entrate
il contribuente può valutare di costituirsi in giudizio
  • notifica ad entrambi
si attiva la mediazione; se infruttuosa, la costituzione in giudizio va fatta entro il 30° giorno successivo  a 90 giorni dalla data della notifica del ricorso                                                                                                        


Sulla problematica della legittimazione passiva, è interessante il contenuto della sentenza n. 7514 dell’8.3.2022 emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite avente ad oggetto un’intimazione di pagamento con implicazione del merito della pretesa

Se il contribuente impugna la cartella di pagamento eccependo “la nullità della notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario non al concessionario, al quale, se destinatario dell’impugnazione, incombe … l’onere di chiamare in giudizio l’ente”. 

Inoltre, “l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell’estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l’esattore e l’ente impositore”.

La sentenza, inoltre, ha affermato che se è impugnata la cartella di pagamento, il contribuente “per motivi che attingono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti” di entrambi, ma ciò “non impone al giudice tributario adito di ordinare l’integrazione del contraddittorio”.

Il giudicato formatosi per l’agente della riscossione “spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’ente impositore indipendentemente dalla denuntiatio litis all’Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall’agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l’opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario”.

Infine, in materia previdenziale, per effetto dell’art. 24 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell’opposizione tardiva recuperatoria avverso  l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale …. determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. Questi “non è titolare del diritto di credito, quanto piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24.6.2004, n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188 c.c. (cfr. Cass. 26.9.2006, n. 21222, Cass. 15.7.2007, n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all’agente della riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito nei confronti esclusivamente del medesimo”. Pertanto, va chiamato in causa soltanto l’ente previdenziale INPS qualora sia accertata l’estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 3, comma 9, della l. 8.8.1995, n. 443, essendo escluso il termine decennale che ha per oggetto una sentenza passata in giudicato, fattispecie del tutto esclusa per il caso di cartella di pagamento non opposta nei termini di legge.

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