La cooperativa agricola che è parte del contratto di soccida in qualità di soccidante è esclusa dall’applicazione dell’IRAP relativamente al reddito che deriva dal contratto di soccida, se è prodotto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 32, comma 3, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917.
Mediante il contratto di soccida, il soccidante e il soccidario si associano per allevare e sfruttare una determinata quantità di bestiame e per esercitare le attività connesse con lo scopo di ripartire tra di loro l’accrescimento dei capi e gli altri utili, secondo quanto è previsto dagli artt. 2170 e seguenti del codice civile.
Di seguito le fattispecie di contratto di soccida e un caso concreto derivante da risposta ad un interpello all'Agenzia delle Entrate in tema di Irap.
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La soccida è un contratto agrario di carattere associativo con il quale esistono tre diverse fattispecie:
Nel rapporto associativo, il soccidante conferisce il capitale (cioè il bestiame nella soccida semplice o parziaria o il terreno da adibire al pascolo nella soccida con conferimento di pascolo) ed esercita la direzione dell’impresa (art. 2173), mentre il soccidario presta il lavoro necessario per allevare il bestiame e per la lavorazione dei prodotti (art. 2174 c.c.).
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L’art. 1, comma 70, lett. a), n. 1), della l. 28.12.2015, n. 208, a decorrere dall’1.1.2016, ha abrogato la lett. d) del d.lgs 15.12.1997, n. 446, che assoggettava all’Irap “i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 32” citato.
Inoltre, permane l’esclusione (lett. c-bis) del comma 2, del d.lgs.)
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Una società cooperativa agricola ha proposto un’istanza di interpello precisando di essere riconosciuta come un’organizzazione di produttori del settore delle carni e del pollame, di avvalersi di contratti di soccida con altri produttori agricoli soci e di conferire il bestiame ai soccidari. Nello svolgimento di tale attività associativa entrambe le parti condividono il rischio comune, sono qualificati come imprenditori agricoli e svolgono l’attività entro le regole fissate dal citato art. 32 per cui dovrebbero essere esclusi dall’Irap per la quota base imponibile che risulta dal rapporto tra i ricavi e proventi riferiti al limite posto dall’art. 32 e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi.
La circolare 28.5.2016, n. 20/E, ha precisato che l’esclusione dell’Irap riguarda “le attività, appositamente richiamate dal comma 70 (dell’art. 1 della l. 208/2015), per le quali in precedenza si applicava l’aliquota dell’1,9%”, mentre l’imposta permane per “le attività connesse (a quelle agricole) rientranti nell’art. 56-bis” del d.p.r. n. 917/1986.
Con la risposta ad interpello n. 907/2022 la direzione generale regionale del Veneto dell’Agenzia delle entrate ha affermato che “verificata la natura agraria del reddito prodotto e tenuto conto che tra i soggetti per i quali si applicava l’aliquota del 1,9%, ora esclusi da Irap (circolare 20/E2016), erano compresi i “soggetti che operano nel settore agricolo (art. 45, d.lgs. n. 446/1997) si condivide la soluzione interpretativa proposta dall’istante di escludere dalla base imponibile Irap redditi derivanti da contratti di soccida, prodotti entro i limiti previsti dall’art. 32” citato.
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