Speciale Pubblicato il 20/07/2023

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Amministratore di condominio: quale maggioranza per la conferma?

di Dott. Giuseppe Bordolli

Condominio: quorum deliberativo per confermare la nomina dell’amministratore



L'articolo 1136 c.c., comma 4, precisa che le delibere aventi a oggetto la nomina dell'amministratore sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Si può quindi affermare che nel codice civile, nell’ambito della disciplina condominiale, viene indicato il quorum deliberativo necessario per nominare l'amministratore; al contrario il Legislatore nulla ha stabilito riguardo alla maggioranza necessaria per la conferma dell’amministratore.

A tale proposito bisogna sottolineare che la giurisprudenza non è concorde su quale debba essere la maggioranza assembleare per confermare il mandato gestionale all'amministratore del condominio. 

Il conflitto si è sviluppato proprio a causa dell’assenza di una previsione normativa che indichi il quorum da adottare.

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La tesi favorevole: conferma amministratore condominiale con maggioranza semplice

Secondo un primo orientamento la “conferma” dell’amministratore di condominio è fattispecie diversa da quella disciplinata dal codice civile in termini di “nomina” e “revoca”; per la stessa tesi, con la conferma dell’amministratore, l’assemblea consolida un rapporto intuitus personae già sorto in passato e, in quanto tale, consolidatosi nel corso degli anni; di conseguenza questo orientamento ritiene che la maggioranza per la conferma dell’amministratore sia quella semplice dell’articolo 1136 c.c., comma secondo e terzo (vale a dire, quella per convocazione). Pertanto, questo orientamento sostiene che la maggioranza prevista dall’art. 1136, 4 comma c.c. è applicabile all’ipotesi di nomina iniziale ma non a quella di conferma successiva dell’amministratore di condominio, non trattandosi di casi di identica scelta del rappresentante amministratore. (Trib. Roma, 15 maggio 2009 n. 10701). Viceversa, per la stessa tesi, le ipotesi della “nomina” (e/o della “revoca”) dell’amministratore di condominio incidono nell’instaurazione o nella recisione di un rapporto contrattuale (mandato con rappresentanza), da considerarsi nella sua interezza; in quanto tale, il Legislatore avrebbe previsto, in seno all’articolo 1136 al comma quarto e al comma secondo, la sussistenza di una maggioranza qualificata, non estendibile analogicamente – secondo la citata giurisprudenza – a quella di cui trattasi. Il Tribunale di Bologna (sentenza 17 settembre 2009) si è soffermato sul distinguo delle nozioni di conferma e nomina, chiarendo che la prima presuppone la sussistenza di un rapporto fiduciario continuativo che non si rinviene nella seconda. Mediante la conferma l'assemblea consoliderebbe un rapporto fiduciario pregresso corroboratosi negli anni.

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La tesi prevalente: maggioranza qualificata per conferma amministratore condominiale

Secondo l’orientamento prevalente, sostenuto dalla Cassazione, la disposizione dell'art. 1136 c.c., comma 4, la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al comma 2, è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato. (Cass. civ., sez. II, 04/05/1994, n. 4269; Cass. civ., sez. II, 29/07/1978, n. 3797; Cass. civ., Sez. II, 05/01/1980, n. 71). Anche la giurisprudenza di merito prevalente sostiene che la conferma dell'amministratore necessiti della maggioranza qualificata (così, ad esempio, App. Roma 2 dicembre 2021, n. 8036; Trib. Latina 5 dicembre 2022, n. 2274, Trib. Cassino 30 giugno 2022, n. 923, Trib. Roma 2 marzo 2022, n. 4435, Trib. Roma 8 agosto 2020, n. 11487, Trib. Avellino 17 novembre 2017, Trib. Brindisi 6 marzo 2012, n. 279, etc.). Secondo questa tesi la conferma non è altro che una nuova nomina e, pertanto, gli stessi presupposti di validità (e dunque gli stessi quorum) che determinano la nomina dell’amministratore debbono valere anche per la conferma di tale soggetto in carica, avendo le due deliberazioni contenuto ed effetti giuridici eguali, differendo soltanto per la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina. La maggioranza qualificata prevista per la nomina dell’amministratore si impone ed è altresì necessaria per la conferma dell’amministratore di condominio perché il mandato collettivo deve essere periodicamente verificato da parte della minoranza, con la conseguenza che, difettando il quorum ex art. 1136 c.c., l'amministratore in carica prosegue la sua attività ma in regime di prorogatio imperii ossia fino alla nuova assemblea o comunque fino alla nomina di un amministratore da parte dell'Autorità Giudiziaria. Recentemente il Tribunale di Cassino (sentenza n. 923 del 30 giugno 2022) ha precisato che non vi sono, dubbi, invero, sulla necessità che la delibera di conferma dell'amministratore in carica debba essere assunta con la maggioranza rafforzata di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c., sebbene il comma 4 si riferisca espressamente alla sola nomina o revoca dell'amministratore. A tal fine, è importante richiamare l'art. 1129 c.c., comma 8, che limita il mandato al termine dell'incarico al compimento dei soli atti indifferibili. Da ciò consegue che la c.d. "conferma" del mandato consiste nella rinnovazione dei poteri gestori, atteso che essa determina l'assegnazione delle funzioni amministrative nella loro pienezza con effetti analoghi al provvedimento di nomina". In ogni caso la Corte di Appello di Venezia, nella sentenza del 14 gennaio 2015, ha precisato come il rinnovo dell’amministratore sia, per così dire automatico, essendo prevista la permanenza in carica dell’amministratore condominiale, per il caso in cui per qualsiasi motivo, non venga nominato altro soggetto, o non venga riconfermato l’incarico a quello attuale, con conseguente conferma dell’istituto della prorogatio.

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