Speciale Pubblicato il 17/07/2023

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Cooperative: organo di controllo e revisore chiarimenti MIMIT

di Dott.ssa Monica Peta

Società cooperative: distinzione tra organo di controllo e revisore legale. La Nota n 221466 del 5 luglio 2023



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, preso atto dei recenti contributi forniti dalle Associazioni Nazionali e dei vari orientamenti assunti nel tempo dai diversi soggetti portatori di interesse, con la nota n. 221466 del 5 luglio 2023 è intervenuto sulla definitiva indicazione del sistema di controllo interno (Collegio sindacale) ed esterno (Revisore legale) nelle società cooperative[1], al fine di sgombrare il campo da alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito le modifiche legislative sugli organi di vigilanza nelle società (riforma societaria 2003) sulla peculiarità dei controlli attribuiti all’organo sindacale (monocratico o  collegiale) e quelli affidati al revisore.

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Gli artt. 2519, il 2543 ed il 2477 del cod.civ.

E’ noto che, la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società cooperative è legata alle disposizioni di cui agli artt.  2519,  2543 ed 2477, C.c. 

In esecuzione alla lettura combinata dei citati artt. 2519 e 2477, le società cooperative:

fuori dalle fattispecie previste dall’art. 2477 c.c., non incorrono nell’ obbligo di nominare il Collegio sindacale, né il revisore.

Per gli altri casi, al fine di delineare le singole ipotesi, è necessario operare una distinzione per quanto non specificatamente contemplata nel codice civile o nella normativa speciale, tra:

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Se la cooperativa adotta le norme SPA, per esplicita previsione nell’atto costitutivo/statuto del sistema Spa, o in ragione della mancata indicazione del regime di riferimento Srl, o infine perché ha più di venti soci,  ovvero un attivo patrimoniale superiore a un milione di euro, la revisione legale dei conti è sempre obbligatoria e può essere affidata ad un revisore legale dei conti (persona fisica o giuridica) iscritto nell’apposito registro, o al collegio sindacale in esecuzione del co. 2 dell’articolo 2409 bis c.c. che recita: “Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che  la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale ….

Se la cooperativa Spa rientra invece nelle fattispecie di cui ai commi 2,3 dell’ art. 2477,  c.c., oltre all’organo di revisione legale, è necessario che nomini anche il collegio sindacale cui affidare il controllo interno. 

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La cooperativa adotta le norme SRL

L’ ipotesi b), società cooperativa che adotti le norme di Srl, ha determinato nel tempo,  il sorgere di alcuni nodi interpretativi riguardo la forma del collegio sindacale, se monocratico o collegiale

Al riguardo, si ricorda che,  se la cooperativa adotta le norme SRL, circostanza che si verifica, ai sensi dell’art. 2519, c.c., solo se vi è esplicita previsione nell’atto costitutivo, e rientra nelle fattispecie descritte dall’art. 2477 c.c., deve provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinando competenze e poteri del sindaco unico o del revisore. 

Al riguardo il MMIT nella nota  in commento ha ribadito quanto già era stato evidenziato dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 113/2012, affermando che “il comma 1 dell’art. 2543 c.c. è stato scritto con riferimento ad un sistema caratterizzato da un unico modello di funzionamento dell’organo di controllo, comune tanto alle S.p.A, quanto alle S.r.l., e che non contemplava l’esistenza della facoltà di adottare un organo di controllo monocratico”.

Di conseguenza, appare pacifico che, alle cooperative Srl si applichi la disciplina del sindaco unico (organo monocratico) e la nomina dell’organo collegiale sarà possibile solo se disposta nell’atto costitutivo o nello statuto. Ciò per ovviare ad applicazioni discriminatorie della norma e non aggravare i costi amministrativi delle cooperative di minori dimensioni.

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Il perimetro delle funzioni: sindaco (unico o collegiale) e revisore

Se la configurabilità del sindaco unico  rappresenta una deroga sulla composizione dell’organo, nient’affatto idonea ad incidere sul contenuto o l’approfondimento dei controlli,  diversa è invece, la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o  collegiale) e quelli affidati al revisore.

Al riguardo si ricorda che:

È evidente pertanto che si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale. 

Cionondimeno, il legislatore, disponendo per le srl in merito alla nomina del sindaco e alla revisione legale dei conti con l’articolo 2477 c.c., ha ritenuto equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore. Il tono letterale della norma, farebbe comprendere  che la nomina dell’uno o dell’altro consente alla società a responsabilità limitata l’ottemperanza dell’obbligo in argomento.

Diversamente, il MMIT nella nota in commento, con tono chiarificatore, conclude facendo propria l’affermazione che sarebbe discriminatorio ed immotivato ritenere che alle società cooperative sia preclusa la possibilità di nominare il revisore legale in conseguenza dell’applicazione letterale dell’articolo 2543 c.c..

Di fatto, la disposizione non ha richiamato o escluso esplicitamente alcun istituto né posto limitazioni, ad eccezione del riferimento alle norme contenute nel titolo V, statuendo di fatto una generalizzata ed indistinta applicabilità delle norme che disciplinano le spa e le srl “per quanto non previsto…”.

Considerazioni conclusive

La nota in commento ribadisce, dunque, la peculiarità dei controlli attribuiti all’organo sindacale e al revisore del tutto giustificabile sulla base di due ulteriori considerazioni logiche, insite nella disciplina propria dell’organizzazione sociale delle cooperative:

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[1] Si vedano anche note pubblicate il 13 aprile (prot. n. 140439) e dell'11 maggio 2023 (prot. n. 168983)


1 FILE ALLEGATO:
Nota n 221466 MLPS 05.07.2023

TAG: Cooperative e Consorzi