Con la pubblicazione della nuova versione delle Linee Guida OCSE lo scorso febbraio 2022, sono stati recepiti gli importanti chiarimenti contenuti nelle “Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS: ACTIONS 4, 8-10”. Di seguito, in sintesi, le metodologie utilizzate per la corretta determinazione dei prezzi delle operazioni infragruppo.
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Mentre i gruppi multinazionali stanno vivendo un periodo di maggiore pressione finanziaria rispetto al passato riguardo alla gestione e generazione di liquidità, gli investitori istituzionali hanno come obiettivo primario la massimizzazione degli investimenti con un alto tasso di rendimento. In tale contesto, è evidente che i MNG si sono viste ridotte la possibilità di reperire dei finanziamenti da terze parti ed hanno cominciato a guardare con maggiore interesse gli strumenti finanziari intercompany. Di pari passo, anche le autorità fiscali hanno incrementato notevolmente il livello di attenzione sui tassi applicati nell’ambito di transazioni finanziarie infragruppo.
Tali dinamiche, unite al fatto che numerosi paesi dell’OCSE hanno adottato ed implementato l’Action 13 dei BEPS, aumentando di conseguenza gli adempimenti e requisiti documentali in materia di transfer pricing, hanno portato ad una sempre maggiore propensione da parte delle autorità fiscali a concentrarsi in sede di tax audit su controlli inerenti alle transazioni finanziarie infragruppo.
Diverse sono le metodologie che possono essere utilizzate per la corretta determinazione dei prezzi di varie tipologie di operazioni finanziarie infragruppo e, contestualmente, verificare la loro conformità al principio di libera concorrenza. Come in qualsiasi altra operazione infragruppo, la scelta del metodo più appropriato deve essere coerente con la fattispecie di transazione in esame, prevedendo quindi anche lo svolgimento di un'appropriata ed accurata analisi funzionale.
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I principali metodi utilizzabili per determinare la conformità al principio di libera concorrenza di un tasso di interesse applicato in un finanziamento infragruppo sono i seguenti:
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Circa invece le operazioni di cash pooling, al fine di determinare la conformità al principio di libera concorrenza dei tassi di interesse applicati, due sono gli elementi principali da analizzare: la remunerazione del pool leader ed i tassi da applicare ai partecipanti al pool.
Le Linee Guida OCSE però non indicano in maniera specifica nessuna metodologia sia circa la determinazione della remunerazione del pool leader sia riguardo i tassi da applicare ai partecipanti, limitandosi esclusivamente a fornire delle indicazioni circa l’inquadramento del ruolo e delle funzioni svolte dal pool leader e dai partecipanti al pool.