È fatto noto che il Superbonus sulle ristrutturazioni edilizie è stato oggetto di numerosi interventi legislativi.
L’ultimo intervento, si riferisce alla conversione in L. 38/2023, con modificazioni del decreto-legge numero 11 del 16 febbraio 2023[1], che:
Per la prima parte di questo approfondimento leggi anche: Superbonus 110%: aspetti contabili e fiscali.
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La modifica all’aliquota % prevede delle casistiche specifiche.
Si rappresentano nella tabella. (Circolare n 13/2023)
Soggetti
| Superbonus | Note- casi specifici |
Condomìni e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; |
110% alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
90% alle spese sostenute nel 2023
70% alle spese sostenute nel 2024
65% alle spese sostenute nel 2025
|
110% estenso alle spese 2023: per i lavori diversi da quelli eseguiti dai condomini, purché la comunicazione di inizio lavori, la cosiddetta Cila, sia stata presentata entro il 25 novembre 2022, ma anche gli interventi e la relativa delibera assembleare deve essere stata approvata entro il 18 novembre 2022.
110% applicabile agli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l’acquisizione del titolo abitativo entro (anche per tutte le spese effettuate nel 2023) |
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS) | ||
persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TU dell’edilizia)
| ||
dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
| 110% entro il 30 settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo
90% per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 e le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro | |
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, Istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo |
110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 | |
Organizzazioni di volontariato (OdV), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni di promozione sociale (APS) che operano nel settore dei servizi socio-sanitari e assistenziali. | 110% rimane valido per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 |
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l divieto di sconto in fattura e cessione dei crediti derivanti dal superbonus e dai bonus edilizi minori, è entrato in vigore dal 17 febbraio 2023. L’art. 2, co. 2, della L. 34/2023 disciplina espressamente le ipotesi di deroghe di seguito rappresentate (per i bonus minori si veda art. 2, co. 3 L. 34/2023).
Interventi/soggetti che rientrano nella deroga | Deroghe al Superbonus |
interventi diversi da quelli effettuati dai condomini | prima del 17 febbraio 2023 (entro il 16 febbraio 2023) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA |
interventi effettuati dai condomini | entro il 16 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA. |
interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, | il blocco non si applica nel caso in cui al 16 febbraio 2023 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo |
Piani di recupero e riqualificazione urbana | Aree sismiche 1,2,3 |
Istituti autonomi case popolari (IACP), ONLUS, ODV, APS |
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[1], recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (23G00046) (GU Serie Generale n.85 del 11-04-2023)