Il bonus zanzariere di cui si sente parlare in realtà non è un bonus che esiste "da solo" per l'installazione di qualsiasi tipo di zanzariera, ma rientra in un'altra agevolazione fiscale molto nota e spetta a certe condizioni.
Nel dettaglio, il bonus zanzariere spetta nell'ambito delle agevolazioni relative all'efficientamento energetico.
In generale le zanzariere non rientrano nell'ecobonus, tuttavia sono ammissibili alla detrazione se:
L'articolo continua dopo la pubblicità
Come specificato dall'ENEA sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata. Nella agevolazione rientrano le zanzariere con certe caratteristiche.
Ecobonus zanzariere consiste in una detrazione IRPEF del 50% delle spese totali sostenute, con un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. La sgravio fiscale viene recuperato in 10 anni.
Per la detrazione fiscale in oggetto le zanzariere devono essere installate:
La guida ENEA sulle schermature solari e chiusure oscuranti (nelle quali rientrano le zanzariere e datata 2021 ma ancora valida), precisa che ai fini della agevolazione le schermature devono essere:
Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.
Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.
Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. Inoltre, devono essere rispettate, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Possono avere l'agevolazione tutti i contribuenti che:
Rientrano nella agevolazione anche le case popolari e gli enti sia pubblici che privati.
La categoria catastale dell’immobile è indifferente, l’incentivo può infatti essere richiesto a prescindere, purché la casa sia regolarmente accatastata e sia in regola con i pagamenti degli oneri previsti.
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate nell’art. 5 del D.M. 6.08.2020 4 e comprendono:
Per poter richiedere la detrazione prevista dal bonus zanzariere occorre inviare una richiesta all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Nel dettaglio, occorre inviare “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati:
Attenzione al fatto che, nella scheda descrittiva da trasmettere all’ENEA, i dati relativi alle zanzariere non si inseriscono nella sezione “Serramenti e infissi" di “345 - Interventi sull’involucro".
Si sceglie invece la tipologia d'intervento "345B - Schermature solari" ("SS - Schermature solari" nel portale "Ecobonus 2021").