L’aggio di riscossione è stato abolito a decorrere dal giorno 1.1.2022 ma è applicato per i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31.12.2021.
L’aggio non è più presente nella cartella di pagamento che è stata approvata con il provvedimento 1.1.2022, né negli accertamenti esecutivi e negli avvisi di recupero emessi dall’INPS di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n. 78.
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L’aggio, sostanzialmente, aveva la natura di tributo: veniva applicato automaticamente nella misura fissa del 3% anche se il contribuente versava le somme dovute entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento, elevata al 6% se l’adempimento avveniva successivamente.
Attualmente, ipotizzando, il contribuente deve versare le seguenti somme:
IRPEF dovuta | 20.000,00 € |
interessi | 1.600,00 € |
sanzione | 6.000,00 € |
diritti di notifica | 5,88 € |
totale | 27.605,88 € |
Per i carichi affidati entro il 31.12.2021 l’importo era maggiorato del 3% su € 27.600 pari a € 828, elevato al 6% pari a € 656 se il pagamento era fatto successivamente.
L’aggio, però, è presente per i contenziosi aperti sulle pretese formalizzate fino al 31.12.2021.
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Se la sentenza della Corte di giustizia tributaria condanna l’Agenzia delle entrate ad effettuare il rimborso delle somme che sono state versate in pendenza di giudizio, il contribuente ha diritto a ricevere gli interessi che sono maturati sull’aggio di riscossione?
Il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione, salvo che intervenga la sospensione amministrativa ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero giudiziale, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546. La regola è il pagamento: la cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Nel caso di ricorso contro l’avviso di accertamento esecutivo il contribuente è obbligato a versare 1/3 dell’imposta con i relativi interessi.
Se il ricorso del contribuente è accolto, “il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza” (art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 citato). L’obbligo deriva dalla sentenza e non della sua notifica. La circolare 30.11.1999, n. 224/E, aveva precisato che il rimborso deve essere fatto “a prescindere dalla definitività o meno della sentenza e della tipologia del ruolo”. Ma, se la sentenza in appello riforma la sentenza e la pretesa fiscale viene nuovamente iscritta a ruolo, entro i termini di decadenza o di prescrizione previsti.
L’art. 68 indica “il tributo”, ma l’aggio è sostanzialmente un tributo ovvero un compenso di riscossione? E su di esso maturano gli interessi? Secondo la Corte di cassazione (ordinanza 26.4.2023, n. 11025) la risposta è positiva: “il carattere ”funzionalmente tributario” dell’aggio costituisce, pertanto, ulteriore ragione per annoverarlo fra le somme rimborsabili ai sensi del d.lgs n. 546 del 1992, art. 68, comma 2” con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali”. La sentenza favorevole al contribuente” determina la nascita di un’obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condicio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell’annullamento dell’atto proposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire …. la restituzione del tributo con i relativi interessi”.
L’ordinanza precisa che il diritto al rimborso ha “un evidente riferimento all’intero novero degli importi dovuti, comprensivi anche dei compensi per l’agente della riscossione”.
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