Il 9 giugno 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (volume 66 del 9 giugno 2023) il testo del MICA, cioè il Regolamento (UE) 2023/1114 “Market in Crypto Asset”, approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo il 31 maggio 2023.
Si tratta del primo testo normativo a livello mondiale che offre una regolamentazione generale sui token, cioè gli oggetti digitali generati dagli smart contract sulle blockchain.
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L’ambito applicativo del MICA è ristretto ai token fungibili mentre i token non fungibili (o NFT) sono esclusi dall’operatività del Regolamento, anche se è, comunque, espressamente prevista la regola della prevalenza della sostanza sulla forma: indipendentemente dal nomen iuris o dalle caratteristiche tecniche, qualora un token sia di fatto un token fungibile sono applicabili le regole del MICA. Inoltre, è importante osservare che nel caso in cui un token ricada sotto l’ambito di applicabilità della MIFID, in tal caso la direttiva europea sugli strumenti finanziari prevale sul MICA.
Il MICA definisce le cripto attività nel seguente modo: “una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga” (art. 3, par. 1, 5).
Il Regolamento suddivide i token fungibili in tre categorie:
L’art. 143 del MICA introduce, infine, un complesso regime transitorio. Gli articoli relativi agli utility token (cioè il titolo II del MICA) non si applicano alle offerte al pubblico di cripto-attività concluse prima del 30 dicembre 2024.
Tuttavia, nel caso di utility token ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024, dovranno essere applicate, a partire dal 30 dicembre 2024, le regole contenute negli articoli 7 e 9 del MICA (comunicazioni di marketing e white paper); inoltre, sempre con riferimento agli utility token ammessi prima del 30 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione dovranno garantire “sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 6, 8 e 9 e aggiornato conformemente all’articolo 12” del MICA.
I prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63, se questa data è anteriore.
Gli Stati membri, in ogni caso, possono decidere di non applicare il regime transitorio previsto per i prestatori di servizi per le cripto-attività, o decidere di ridurne la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso.
Gli emittenti di ART diversi dagli enti creditizi che hanno emesso ART prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro un’autorizzazione conformemente all’articolo 21, a condizione che richiedano l’autorizzazione prima del 30 luglio 2024.
Inoltre, gli enti creditizi che hanno emesso ART prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fino all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività o alla mancata approvazione del White Paper a norma dell’articolo 17, a condizione che ne informino la rispettiva autorità competente prima del 30 luglio 2024.
Infine, in deroga agli articoli 62 e 63 del MICA, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate dai prestatori di servizi di cripto attività tra il 30 dicembre 2024 e il 1 o luglio 2026 da soggetti che al 30 dicembre 2024 erano autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale.