Con la pubblicazione in GU del recente decreto alluvioni n. 61/2023 contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, e che hanno colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana, sono state previste diverse sospensioni o proroghe dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero a sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell’allegato al decreto.
Vediamo nel dettaglio le proroghe dei termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. "tregua fiscale", in particolare le nuove scadenze della Rottamazione quater.
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Abbiamo detto che per i soggetti residenti o con sede legale e/o operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio (qui l'elenco dei Comuni interessati), il decreto alluvioni n. 61/2023 ha previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
In particolare, il comma 9 dell'articolo 1 del decreto dispone:
In sostanza la sospensione interessa le scadenze rientranti nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023 relative a:
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023.
Non rientrano nella sospensione i termini relativi a quegli istituti per i quali sono già stati stabiliti delle proroghe, ovvero:
In merito alla Tregua fiscale ti segnaliamo:
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Anche la disciplina della definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione quater, Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 231 a 252), è stata oggetto di proroghe per gli alluvionati dell'Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana, per i quali i versamenti e gli adempimenti in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023 sono prorogati di tre mesi.
ADEMPIMENTO | TERMINE GENERALITA' DEI SOGGETTI | TERMINE ALLUVIONATI |
Presentazione domanda di adesione | 30.06.2023 (proroga confermata dal DL 51/2023) | 30.09.2023 |
Comunicazione accettazione o diniego da parte dell'Agenzia - Riscossione | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
Scadenza 1° o unica rata | 31.10.2023 versamento unica soluzione o 1° rata | 31.01.2024 |
Scadenza 2° rata | 30.11.2023 Numero massimo di 18 rate (in 5 anni) | 29.02.2024 Numero massimo di 18 rate (in 5 anni) |
Rate successive | Dal 2024 per le restanti 16 rate, di pari importo, i versamenti andranno effettuati alle seguenti scadenze:
| Dal 2024 le ulteriori 16 rate, di pari importo, i versamenti andranno effettuati alle seguenti scadenze:
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Si ricorda che in caso di rateizzazione, le prime 2 rate sono ciascuna di importo pari al 10% del totale dovuto.
Per approfondire ti segnaliamo:
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