L’esercizio della professione di avvocato in forma societaria è riservato esclusivamente agli avvocati e alle società tra avvocati (STA). Non vale per le STA la disciplina generale di cui alla Legge n. 183/2011.
L’avvocato può sempre partecipare ad una società tra professionisti (STP) costituita ex Legge n. 183/2011 ma solo in qualità di socio per finalità di investimento.
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Nessun vincolo vale invece per la partecipazione dell’avvocato allo studio associato multidisciplinare.
Così si è espresso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) con il recente Pronto ordine del 17 maggio 2023, n. 51.
La posizione del CNDCEC è perfettamente allineata con quella oggetto di pareri da parte del Consiglio nazionale forense (CNF).
TABELLA: SCHEDA DI SINTESI SULLE STP
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | LA DEFINIZIONE DI STP | CHI SONO I SOCI PROFESSIONISTI | CHI SONO I SOCI NON PROFESSIONISTI | L’ATTIVITA’ DELLA STP | L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO TENUTO DALL'ORDINE PROFESSIONALE |
- Legge n. 183/2011 - D.M. n. 34/2013 | E’ costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile e le condizioni previste dall’art. 10, commi 3-11, della Legge n. 183/2011. L’atto costitutivo deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. | Sono i soli professionisti iscritti a ordini o collegi anche in differenti sezioni e i cittadini Stati membri Unione europea che sono in possesso del titolo di studio abilitante. | Sono i soci per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. | La società tra professionisti può essere costituita:
| La STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell'albo/del registro tenuto presso l'ordine/il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. |
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La società tra professionisti può essere costituita per l’esercizio di un’unica attività professionale oppure per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, della Legge n. 183/2011, e deve essere iscritta presso l'albo o registro tenuto dall'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
Inoltre, se si tratta di una STP multidisciplinare, i soci non sono obbligati a individuare l'attività prevalente, ma, se nessuna attività tra quelle previste è indicata come prevalente, la STP multidisciplinare va iscritta negli albi/ordini di appartenenza dei singoli professionisti (c.d. multidisciplinarietà paritaria).
Va ricordato che l'attività professionale descritta nell'oggetto sociale deve essere necessariamente quella esercitata dai soci professionisti della STP.
Non è consentito iscrivere o mantenere l'iscrizione di STP multidisciplinari quando nella compagine sociale non è presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all'esercizio delle professioni individuate nell'oggetto sociale e non è possibile costituire una società tra professionisti se tra i soci non figura almeno un professionista per ciascuna delle professioni elencate nella clausola dell'oggetto sociale.
La Legge n. 183/2011 non prevede limitazioni sulla tipologia delle professioni che possono essere organizzate nella forma di STP (ad esempio, avvocati, ingegneri, dottori commercialisti).
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L'unica forma societaria a cui possono ricorrere gli avvocati per l'esercizio della professione forense è quella della società disciplinata dall’art. 4-bis della Legge n. 247/2012.
Ne deriva che l'avvocato può essere solo socio non professionista di una società tra professionisti operando nella veste di socio di capitale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge n. 183/2011 e quindi ha il diritto di:
Viceversa, l’avvocato non può mai operare come socio professionista di una STP come ha ribadito anche in passato il CNDCEC (Pronto Ordini n. 161/2022).
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Il dottore commercialista può diventare socio professionista di una società tra avvocati con oggetto multidisciplinare.
Quindi non ci sono limitazioni alla costituzione di un STA tra soci avvocati e soci dottori commercialisti che svolgono le attività previste dai rispettivi ordinamenti professionali.
Con il parere reso il 25 maggio 2016, n. 64, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, ha ritenuto che:
Il CNF, anche con il parere del 15 dicembre 2022, n. 5853, ha avallato la posizione del CNDCEC.
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Contrariamente a quanto previsto per la STP multidisciplinare, risulta ammissibile senza vincoli lo studio professionale associato multidisciplinare (ad esempio, tra avvocati e dottori commercialisti).