Speciale Pubblicato il 05/06/2023

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Dumping ambientale: le regole europee con CBAM

di Avv.to Gianmaria Giannusa

Regolamento europeo sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM): impedire che le merci importate da Paesi extra-UE godano di indebito vantaggio competitivo



Pubblicato il Regolamento europeo che disciplina il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che mira a promuovere un’economia più green

Il 16 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il testo finale del Regolamento (UE) 2023/956 relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism, o “CBAM”).

Il CBAM rappresenta una parte essenziale del pacchetto del programma “Fit for 55”, il quale mira a raggiungere gli obiettivi fissati “dall’European Green Deal”, che ha quale obiettivo quello di ridurre emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030.

Il CBAM ha come principale finalità il contrasto al fenomeno del c.d.dumping ambientale”, ovvero impedire che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo dovuto all’assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d’origine (contrariamente a quanto avviene nell’Unione Europea, dove numerosi prodotti sono assoggettati al c.d. “Emissions Trading System” (ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE).

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Cos'è CBAM

Il CBAM è un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nella merce prodotta fuori dalle frontiere dell’Unione europea, che vengono scontate mediante l’acquisto e l’annuale restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO2 (certificati CBAM).

Il CBAM ha natura regolatoria:

CBAM: per quali merci trova applicazione

Il CBAM troverà applicazione per le merci ad alta intensità di carbonio elencatene all’allegato I al Regolamento

L’elenco include, in particolare:

Tuttavia, è previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.


CBAM: come funziona e chi deve adempiere gli obblighi

L’attuazione della misura sarà gestita in due fasi:

Nella fase transitoria il Regolamento prevede solamente obblighi di rendicontazione.

Gli importatori di merci CBAM o i loro rappresentanti doganali indiretti saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:

I dati inclusi nelle relazioni CBAM saranno controllati dalla Commissione.

In caso di informazioni o dati incompleti potranno essere richieste, da parte dell’autorità nazionale preposta su impulso della Commissione, integrazioni alle informazioni rese.

Si segnala, che già in fase transitoria è previsto un regime sanzionatorio nelle ipotesi in cui l’importatore non dovesse dare seguito alle suddette richieste di integrazioni informative o, in generale, non dovesse assolvere agli obblighi previsti dal regolamento.

Dal 1° gennaio 2026, data in cui il Regolamento diverrà pienamente operativo, le importazioni di merci CBAM nell’Unione potranno essere effettuate solamente dai c.d. “dichiaranti CBAM”. 

Per ottenere lo status di dichiarante CBAM, ciascun importatore (oppure, se quest’ultimo non è stabilito in uno degli Stati Membri, il suo rappresentante doganale indiretto) dovrà inviare una richiesta all’autorità competente dello Stato di appartenenza

L’autorità competente provvederà entro 15 giorni ad effettuare i necessari controlli, ed eventualmente iscriverà l’importatore nell’apposito registro CBAM.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, i dichiaranti CBAM avranno l’obbligo di:



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