Con la legge di Bilancio 2023 sono state finalmente disciplinate nel nostro ordinamento tributario le criptovalute. Prima di inquadrarle da un punto di vista dichiarativo è opportuno capire cosa sono e come classificarle correttamente.
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La Risoluzione AdE 76/2016 definisce la criptovaluta, riferendosi ai bitcoin, come una “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.
Esse non hanno materialità, essendo solo digitali, e la loro creazione e funzionamento avvengono attraverso codici crittografici ed elaborati calcoli algoritmici.
Sono, dunque, rappresentazioni digitali di valori e diritti il cui sviluppo e propagazione è strettamentente legato alla tecnologia informatica che trova nella blockchain la sua principale applicazione.
Nel corso degli anni si sono sviluppate alcune decine di migliaia di monete virtuali che vengono utilizzate in diversi ambiti: per questo, le cripotovalute possono essere raggruppate in diverse classi di utilizzo:
Essendo quindi moneta hanno le classiche caratteristiche di :
Tutte ciò che ruota intorno alle criptovalute può essere considerato come "cripto-attività", alcune delle quali sono state fatte rientrare nel sistema impositivo fiscale delle persone fisiche.
Con la modifica dell'art.67 c.1 T.U.I.R. (lettera c-sexies), è stata inserita una nuova categoria di redditi diversi formati dalle plusvalenze e altri proventi di valute virtuali generati a seguito di rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione nel limite di duemila euro per periodo di imposta.
La semplice detenzione delle cripto-valute, dunque, genera reddito al pari di un'altra tipologia di redditi previsti dal nostro ordinamento, quelli fondiari.
Il motivo di tale scelta è legato al fatto che le valute virtuali, attraverso determinate operazioni di vincolo possono generarne delle altre, proprio come per i redditi fondiari.
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Le operazioni di vincolo sono per esempio il mining, lo staking e l'airdrop:
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Da un punto di vista dichiarativo, l'art.67 del TUIR è stato modificato dalla legge 197 del 2022: sono stati normati i redditi derivanti dagli investimenti in cripto-attività, mentre prima si faceva riferimento alla risoluzione AdE 76/2016.
Con tale modifica si inquadrano come redditi diversi "..le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.."
Il successivo art. 68 definisce cosa si intenda per plusvalenza "...sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di acquisto...."
Inoltre, sempre all'art.68 si chiarisce anche come operare in presenza di minusvalenze "...Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate..."
Per il calcolo della plusvalenza, si può fare riferimento a quanto indicato nel TUIR, ovvero applicando il metodo LIFO (Last In First Out), per semplicità espositiva si riporta nello schema:
DATA | ACQUISTO | Tasso BTC/EUR | VENDITA | Cambio EUR/BTC |
01-01 | 2000 Bitcoin | 5 | ||
04-01 | 1000 Bitcoin | 7 | ||
07-01 | 2500 Bitcoin | 150 |
Ricavo Vendita = 2500 * 150 = 375000
Costo d'Acquisto = (1000 * 7) + (1500 * 5) = 7000 + 7500 = 14500
Plusvalenza determinata = 375000 – 14500 = 360500.
Le operazioni fiscalmente rilevanti che si hanno con l'utilizzo delle criptovalute riguardano sia l'acquisto di un servizio, di un bene o di altra cripto-attività, sia l'acquisto di un NTF, sia la conversione in altre valute FIAT.
Ricordiamo che la moneta FIAT è una valuta nazionale non ancorata al prezzo di una materia prima come oro o argento. Il valore di una moneta FIAT è legato in larga parte alla fiducia nei confronti dell’autorità che la emette, di norma uno Stato o una banca centrale.
Invece, non rappresenta una operazione fiscalmente rilevante la permuta tra criptovalute aventi le stesse caratteristiche e funzioni.
Nel modello di dichiarazione, i quadri di riferimento sono RW e RT.
Il quadro RW deve esse compilato dai detentori (persone fisiche) di valute virtuali, come da sentenza del 27 gennaio 2020, n. 1077, in cui il TAR del Lazio si è pronunciato a favore della linea interpretativa adottata dall'Agenzia delle entrate che prevede l'indicazione delle valute virtuali in tale quadro.
Per la compilazione del quadro RT, invece, la semplice detenzione nei wallet da parte delle persone fisiche, senza porre in essere operazioni rilevanti fiscalmente ai sensi dell'articolo 67 del Tuir, non è dovuta (Risposta AdE 788/2021). Sono, però, soggetti a tassazione i proventi che ne derivano dal possesso.
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