Si segnala il Provvedimento AdE del 16 maggio 2023 recante indicazioni pratiche sulle modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1), da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023.
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Si ricorda che l’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
Di contro, l’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF è allo stesso modo facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Infine, l’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è ugualmente facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
In riferimento alle specifiche modalità di trasmissione, i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nel modello 730-1 2023 all’Agenzia delle entrate per il tramite di un ufficio postale o di un soggetto incaricato della trasmissione telematica (ovvero un intermediario così come indicato all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).
Le schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF devono essere contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 al provvedimento del 6 febbraio 2023: tale busta deve essere debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente.
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In caso di consegna delle buste a un intermediario, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al provvedimento del 6 febbraio 2023 nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Gli intermediari devono poi rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.
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In caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.
Poste Italiane S.p.A. e gli intermediari trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti.
Gli intermediari, inviano i dati
Gli intermediari e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.
Ovviamente, in considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto agli intermediari e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.
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