Speciale Pubblicato il 03/05/2023

Tempo di lettura: 6 minuti

Adeguati assetti e relazione sulla gestione

di Dott.ssa Monica Peta

Dichiarazione degli adeguati assetti nella relazione sulla gestione. Responsabilità dell’organo amministrativo



Con l’approvazione ed il deposito del bilancio 2022 pesa sugli amministratori la scelta dichiarare  nella relazione di gestione se la società abbia (o non abbia) provveduto ad istituire gli adeguati assetti societari ai sensi dell’art. 2086 c.c. e dell’art. 3, D. Lgs 14/2019, CCII, in vigore dal 15 luglio 2022.

Si ricorda che, il deposito di bilancio è un atto pubblico e la dichiarazione potrebbe avere delle conseguenze sulla responsabilità dell’amministratore e dell’organo di controllo, qualora non corrisponda a verità.

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Gli adeguati asseti organizzativi, contabili e amministrativi: art. 2086 c.c. e art. 3. D.Lgs 14/2019

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L’art. 2086 c.c., rubricato “Gestione dell’impresa”  prescrive in capo all’imprenditore l’obbligo di istituire (e presidiando sul funzionamento) un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa per l’emersione anticipata degli indizi di pre-crisi[1] e della perdita di continuità aziendale[2], nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’’ordinamento per il superamento della crisi  ed il recupero della continuità aziendale. 

Il comma 4, dell’art. 3 del D. Lgs 14/2019, CCII, riempie di contenuto il citato obbligo, nonché il secondo comma dell’art. 2086, intervenendo a parificare le misure (per l’imprenditore individuale) e gli adeguati assetti (per l’imprenditore collettivo) sul fronte del contenuto informativo minimo che deve essere garantito ai fini della rilevazione della crisi, andando a disegnare un sistema di allerta interno che è dell'impresa (e che si applica tanto all'impresa commerciale che agricola, a prescindere dalla dimensione dell'attività e dal fatto che questa sia esercitata individualmente o nella veste di società). 

In virtù delle citate disposizioni, gli assetti o le misure sono adeguati o idonee se generano un determinato output informativo, che ai sensi del comma terzo dell'art. 3 CCII si traduce nella capacità dell'organizzazione dell'impresa di:

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 Ecco un breve estratto dei due test






[1] Cfr. art. 12 , D. Lgs 14/2019, CCII

[2] Cfr. Principio Contabile OIC 11

L’obbligo di dichiarazione nella relazione sulla gestione al bilancio: art. 2381 e art. 2475, c.c.

L’obbligo di dichiarazione di aver (non aver) istituito gli adeguati assetti deriva direttamente dalle indicazioni del codice civile: 

L’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.

L’informativa, invece, relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale (in caso di bilancio abbreviato con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del CDA che approva il progetto di bilancio annuale oltre che all’interno della nota integrativa), oltre che all’interno della nota integrativa.

Sugli adeguati assetti e le responsabilità dell’amministratore si citano il Tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022, e la recentissima sentenza della suprema Corte di Cassazione ordinanza n. 2.172 di gennaio 2023,  che nello specifico afferma la responsabilità dell’amministratore di prevedere ex-ante  un adeguato assetto nel caso di acquisto si  ramo aziendale indebitato, in applicazione del principio di business judgement rule.

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Il tipo di dichiarazione da indicare nella relazione sulla gestione

L’amministratore nella relazione sulla gestione può dichiarare:

  1. di aver istituito gli adeguati assetti; o 
  2. non indicare nulla. In tale ipotesi, l’attestazione implicitamente resa dall’amministratore è di non aver adempiuto all’obbligo della norma con l’implicazione  di aver reso pubblica l’informazione circa la mancata adozione degli assetti precrisi e facendosi carico di eventuali responsabilità e  conseguenze in termini legali ma anche di natura reputazionale e commerciale per la società.

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TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza