Poca attenzione è riservata alle novità previste per il settore dell’agricoltura contenute nel disegno di legge di riforma del sistema tributario.
Indubbiamente, scaglioni di reddito, aliquote IRPEF, modifiche sul reddito d’impresa, nuove regole di riscossione, del contenzioso tributario e degli adempimenti dei contribuenti sono il c.d. “piatto forte”. Ma anche per il settore primario sono preannunciate importanti novità.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Il d.lgs. 18.5.2001, n. 228, aveva innovato la figura dell’imprenditore agricolo in senso più aderente all’evoluzione del mercato: la parola “bestiame” e le formula “attività connesse dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli” dovevano rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura” (art. 2135 c.c. in vigore fino al 29.6.2001).
Dal 30.6.2021 la cornice del settore agricolo è cambiata sostanzialmente poiché:
Successivamente, il legislatore ha esteso la qualifica di imprenditore agricolo all’imprenditore ittico ( art. 4 del d.lgs. 9.1.2012, n. 4, che ha sostituito il d.lgs. 18.5.2001, n. 226) e all’imprenditore apistico anche se l’attività non è necessariamente correlata alla gestione del terreno (l. 24.12.2004, n. 313).
In precedenza, il requisito era stato esteso all’attività cinotecnica (l. 23.8.1993, n. 349).
Alle “attività connesse” sono state aggiunte l’agriturismo (l. 20.2.2006, n. 96), l’enoturismo (art. 1, commi 502 e 503; della l. 27.12.2005) e l’oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della l. 27.12.2019, n. 160).
L’attività di ippoturismo (o, meglio, di turismo rurale), pur se è disciplinata dalla Regione Veneto con la l.r. 10.8.2012, n. 28, secondo l’amministrazione finanziaria, non è un’”attività connessa” non solo quando essa è esercitata in forma esclusiva o principale ma anche quando è prevalente rispetto alle attività agricole in termini di tempo di lavoro sommate con eventuali altre attività turistiche connesse con il settore primario.
In questa cornice, è evidente la presenza di una linea di demarcazione sempre più incerta tra l’attività agricola, che per l’imposizione applica il reddito agrario, e l’attività commerciale, che applica le regole del reddito d’impresa, anche se il legislatore ha previsto forme di tassazione agevolate per il settore dell’allevamento, dell’ortofloricoltura e delle attività connesse con gli artt. 56, comma 5, e 56-bis del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, nonché per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo.
Sulle fiscalità in agricoltura ti consigliamo: Iva e regime fiscale in agricoltura (eBook 2023) |
Il d.d.l. di delega intende estendere la regola di imposizione applicando la tariffa di reddito agrario anche alle attività agricole di coltivazione che sono esercitate su superfici prive di rendita catastale, quali le colture idroponiche (cioè la coltivazione di piante senza terra e grazie all’acqua nella quale vengono sciolte sostanze adatte a fare crescere le piante) e i sistemi di coltura in verticale (cioè le c.d. “vertical farm”). L’operazione, ovviamente, porterà all’identificazione di nuove classi di colture, da un lato, e, dall’altro, alla necessità di individuare una precisa linea di confine tra l’attività agricola e l’attività di impresa.
La finalità del legislatore è di continuare nel solco dell’evoluzione dell’attività agricola riconducendo i redditi relativi ai beni, anche immateriali, che derivano dalla coltivazione e dall’allevamento di animali che concorrono a tutelare l’ambiente e la lotta al cambiamento climatico nell’ambito dell’art. 2135 c.c., con la conseguenza di applicare la tariffa di reddito agrario.
Gli aggiornamenti catastali della qualità e delle classi di coltura iscritte in catasto con quelle che effettivamente sono presenti potranno essere effettuati con procedimenti digitali.
E’ prevista l’incentivazione dello svolgimento di attività agricole da parte di pensionati e di soggetti con reddito complessivo di ammontare modesto. L’operazione comporterà la revisione del regime fiscale dei terreni interessati. L’argomento, però, richiede anche un approfondimento tra la figura dell’hobbista e quella della partita IVA, con il connesso problema previdenziale.
Le novità proposte si allargano anche ai “redditi diversi” di natura immobiliare inerenti al settore agricolo:
Sulla fiscalità in agricoltura ti consigliamo: Iva e regime fiscale in agricoltura (eBook 2023) |