Speciale Pubblicato il 13/04/2023

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Bilancio 2022: le maggiori responsabilità del Collegio Sindacale

di Dott.ssa Monica Peta

Relazione del collegio sindacale al bilancio 2022: sospensione perdita d'esercizio e segnalazioni indizi di pre-crisi, maggiori responsabilità



Come ogni anno, in procinto dell’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre, il Collegio sindacale deve preoccuparsi di stendere la relazione ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c. e delle  norme di comportamento delle società non quotate, CNDCEC, Norma 7.1 «Struttura e contenuto della relazione dei sindaci» e ss.[1]

Per i bilanci 2022, sul Collegio sindacale pesano maggiori responsabilità in ordine a: 

Al riguardo, il CNDCEC ha proposto le linee guida in due documenti distinti pubblicati a marzo 2023, ai quali nel prosieguo si fa riferimento. 

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Sterilizzazione delle perdite societarie e temporanea disapplicazione obblighi civilistici

L’articolo 3, commi 8 e 9, del  Decreto Milleproroghe, conv. in L. 14/2023, ha (ri)proposto la “sterilizzazione delle perdite societarie” disponendo la proroga anche per l'esercizio 2022 della disapplicazione degli obblighi civilistici di cui all'art. 6, D.L. n. 23/2020

Di conseguenza, anche il bilancio d’impresa 2022 converge nella disciplina della sospensione degli obblighi del codice civile, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo, ossia fino ad approvazione del bilancio 2027, in ordine a:

Maggiore attenzione dovrà essere prestata dagli amministratori ai piani previsionali, per valutare il fabbisogno finanziario e la capacità dell’impresa di assorbire le perdite del 2022 negli esercizi successivi, ma qualora la circostanza mostrasse segnali patologici questi potrebbero comportare un intervento di rafforzamento ancora prima del 2027. 

Pur ribadita, dunque, la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione, la funzione di garanzia esercitata dall'organo di controllo, nell'adempimento dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c., impone ai sindaci di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall'organo di amministrazione

Del resto, l’assenza di una dichiarata deroga alla continuità aziendale per l’esercizio 2022, come per l’esercizio 2021, si traduce in un maggiore rischio di valutazione del Collegio sindacale rispetto alla verifica dell’adeguatezza e del funzionamento degli adeguati assetti e del going concern.

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Verbale di presa d’atto e osservazioni del Collegio sindacale[2]

La sospensione della perdita d’esercizio 2022 di fatto non sospende gli altri obblighi del Codice civile. 

Pertanto, il Collegio sindacale nel verbale di presa d’atto dovrà rilevare che:

Nell’ipotesi che la società abbia applicato il regime di sospensione anche negli anni precedenti 2020 e 2021, il verbale di presa d’atto dovrà rilevare altresì che:   

A conclusione dell’esame dei provvedimenti assunti dall’organo di amministrazione, della pianificazione quinquennale dallo stesso programmata per la copertura della perdita corrente (e quelle precedentemente sterilizzate), e alla luce delle informazioni scambiate con il soggetto incaricato della revisione legale, il Collegio sindacale potrà concludere il verbale:

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Segnalazioni indizi di pre-crisi ai sensi degli artt. 25-octies e 25 –novies, CCII: nella relazione al bilancio 2022[3]

L’attività di vigilanza svolta dal Collegio sindacale(che non svolga anche attività di revisione) sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, a presidio della legalità, è altresì strumento per l’emersione anticipata degli indizi di pre-crisi, ai sensi del D. Lgs. 14/2019, CCII, vigente dal 15 luglio 2022.

Al Collegio sindacale in forza dell’art. 2403, comma 1, c.c.) compete il monitoraggio incessante su:

  • la conformazione, l’adeguatezza (in termini di corrispondenza alla dimensione dell’impresa e alle esigenze gestionali) e sulla capacità dell’impresa di cogliere ogni sintomo di malfunzionamento o di disagio economico, finanziario o patrimoniale;
  • a ciò si accompagna, in virtù della sua funzione di controllo, la segnalazione di ogni segno di possibile crisi (gestione anticipata dell’emersione della crisi d’impresa).

Al riguardo l’ art. 25-octies, CCII attribuisce, all’organo di controllo il compito proprio della funzione di «vigilante e referente», per la segnalazione tempestiva di una condizione di «sofferenza» che integri gli estremi dei presupposti per la richiesta della nomina dell’esperto negoziatore ex art. 12, CCII. In particolare, l’organo di controllo:

  • svolge – in funzione della prevenzione – la vigilanza sull’adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili, cogliendo tempestivamente gli eventuali sintomi di squilibrio;
  • nel caso in cui questi ultimi emergano, è tenuto ad informare e stimolare l’organo amministrativo perché compia le proprie valutazioni alla luce della complessiva attività gestoria e se del caso assuma i rimedi finalizzati a prevenire la degenerazione della crisi. L’art. 25-octies, in ordine alle modalità con cui la segnalazione dell’organo di controllo deve essere veicolata all’organo gestionale, dispone che «il tracciamento è d’obbligo».

La relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio 2022 dovrà dunque, comprendere un’apposita sezione che attesti che il Collegio sindacale(o il sindaco):

  • non abbia effettuato segnalazioni all’organo di amministrazione ai sensi per gli effetti di cui all’art. 25-octies D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
  •  non abbia ricevuto segnalazioni da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui art. 25-novies D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30-sexies D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e successive modificazioni ;

o viceversa, che:

  • in data […], abbia segnalato, via PEC (o tramite altro mezzo che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione) all’organo di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25-octies D. Lgs n.14/2019, le condizioni  di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che hanno determinato la segnalazione perché rendono probabile la crisi o l’insolvenza della società;
  • nella stessa segnalazione abbia fornito adeguate motivazioni circa la propria attivazione e assegnato all’organo di amministrazione 30 giorni per riferire in ordine alle iniziative intraprese;
  • all’esito della segnalazione, l’organo di amministrazione abbia intrapreso le azioni per rimuovere le condizioni di squilibrio economico-finanziario o se abbia presentato istanza per la composizione negoziata ex art. 17 D.Lgs 14/2019.

Riguardo eventuali contenuti della relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei socie in occasione dell’approvazione del bilancio, inerenti  la composizione negoziata, a parere di chi scrive, bisogna tener conto della natura stragiudiziale, riservata  e non concorsuale che distingue la composizione negoziata dalle procedure di risoluzione della crisi del CCII, in attesa che vengano aggiornate le Norme di Comportamento del Collegio sindacale al CCII vigente dal  15/07/2022 (tenuto conto del Decreto Dirigenziale (ri)pubblicato a marzo 2023). 

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NOTE

[1] Ultimo aggiornamento gennaio 2021.

[2] Cfr “Verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio sindacale” CNDCEC, marzo 2022 

[3] Cfr. “La relazione del Collegio sindacaleall’assemblea dei soci in occasione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 0222, redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.”, CNDCEC, marzo 2022



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