Con Risposta a interpello n 282 del 4 aprile le Entrate chiariscono quando è possibile acquistare prodotti informatici con IVA al 4% se disabili con Legge n 104.
Vediamo i dettagli dell'interpello
La società istante che svolge l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di elaboratori elettronici, loro componenti e prodotti connessi, telefoni cellulari e dispositivi mobili, effettua anche vendita di prodotti informatici a soggetti portatori di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quindi con applicazione di IVA agevolata al 4 per cento ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 14 marzo 1998 del Ministero delle Finanze.
In proposito, la Società fa presente che in data 4 agosto 2022 ha sospeso la vendita di un cellulare con aliquota IVA al 4 per cento, poiché sebbene il cliente fosse in possesso dei requisiti soggettivi e del supporto documentale aveva acquistato, a breve distanza di tempo e nello stesso negozio il medesimo prodotto fruendo dell'aliquota IVA ridotta.
L'Istante chiede, dunque, di sapere se l'esercente sia tenuto a verificare se il cliente abbia richiesto ed ottenuto di recente l'acquisto di un prodotto similare con l'applicazione dell'IVA ridotta e a chiedere al cliente di giustificare l'eventuale secondo acquisto agevolato effettuato a breve distanza temporale dal precedente.
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Le Entrate ricordano che l'art. 1, comma 3bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede che ''Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento''
In virtù di quanto previsto dall'art. 2, nono comma, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, l'aliquota IVA agevolata ''si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104'
Rientrano nell'agevolazione in parola le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità (i.e. fax, modem, computer, telefono a viva voce, ecc.) sia appositamente fabbricati.
Deve, in ogni caso, trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
In particolare, l'articolo 1 del citato d.m. del 14 marzo 1998 prevede che l'aliquota del 4 per cento si applica ''Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3della legge 5 febbraio 1992, n. 104''.
Il successivo articolo 2, comma 1, precisa che ''Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio''.
Riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell'aliquota IVA agevolata, l'articolo 2, comma 2, del citato d.m. 14 marzo 1998, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che «Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata».
Il successivo comma 2bis stabilisce che i certificati dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.
Occorre, tuttavia, osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 4 maggio 2021 data di entrata in vigore del citato comma 2bis dell'art. 2 dell'aggiornato decreto del ministero delle finanze del 14 marzo 1998.
Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all'articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l'attestazione del medico specialista.
Tanto premesso l'agenzia specifica che, in assenza di un'espressa limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo cliente (soggetto disabile ex art. 3 della legge n. 104 del 1992) può acquistare, al fine dell'ottenimento dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento l'esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l'invalidità funzionale permanente da cui risulti, nei termini anzidetti, lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto interessato intende acquistare.
Al riguardo, si evidenzia, che la ricorrenza dell'invalidità funzionale permanente e lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico richiede valutazioni non effettuabili né dall'Amministrazione finanziaria né dal rivenditore del bene, risultando demandate ai soggetti a ciò istituzionalmente preposti (ad esempio: aziende sanitarie locali; commissioni mediche; ecc.).
In relazione al caso di specie, pertanto, nel ribadire quanto sopra precisato a proposito dell'assenza di un limite di acquisto dei sussidi, occorre ricordare che la necessità dell'attestazione del collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico informatico preposto ''ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio'' vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che ''per vocazione'' possono essere utilizzati esclusivamente da un malato affetto da menomazioni funzionali permanenti.
Per questa ragione il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l'individuazione dello specifico sussidio tecnico informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale.
Nel caso rappresentato dall'istante, alla luce della documentazione fornita in sede di integrazione, risulta assente tale analitica indicazione.