INAIL ha pubblicato lo scorso 24 marzo la circolare 11 2023 che riepiloga e completa le istruzioni per la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale.
Nel caso di necessità documentate dal medico oculista il datore di lavoro è tenuto a fornire gli speciali dispositivi di protezione che sono rimborsati dall'Istituto fino all'importo die 150 euro
L'istituto precisa che il nuovo documento sostituisce le precedenti istruzioni fornite nella circolare 2 novembre 2006, n. 47.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Gli obblighi riguardano i datori di lavoro con dipendenti che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali al netto delle pause obbligatorie (quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa , se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva ).
E' prevista in particolare la sorveglianza sanitaria per i rischi collegati all'apparato muscoloscheletrico e agli occhi.
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:
In particolare al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, a seguito delle quali vanno presi i relativi provvedimenti, specificati nella tabella allegata alla circolare:
La circolare precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche non hanno evidenziato ad oggi rischi per la salute visiva dell’operatore e ’ valutano comunque l'astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.
INAIL sottolinea che I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) qiundi non sono mai a carico del datore di lavoro.
Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su videoterminali quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione,
Se a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria specialista oftalmologo prescriva un DSCV, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro CHE , è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.
Il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, al medico competente e alla Struttura INAIL competente per la liquidazione della spesa.
Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.
Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta fattura, allegando
La fattura deve specificare le singole voci di spesa e la tipologia delle lenti.
E' previsto il rimborso da parte dell'istituto I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.