Speciale Pubblicato il 19/03/2023

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Cessione di opere d’arte da parte di privati: il trattamento fiscale

di Dott. Salvo Carollo

Il privato che cede una o più opere d’arte può essere considerato, a seconda dei casi, un mercante d’arte, uno speculatore occasionale o un collezionista. Il trattamento fiscale



Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi non prevede norme specifiche per coloro che, in qualità di privati, effettuano attività di compravendita di opere d’arte o di oggetti da collezione.

Per tale motivo la questione è stata a lungo dibattuta, in dottrina e in giurisprudenza, senza arrivare a superare tutte le criticità interpretative.

L’interessante ordinanza numero 6874 della Corte di Cassazione, pubblicata giorno 8 marzo 2023, adesso fornisce uno schema logico e delle linee guida per inquadrare correttamente la situazione del privato che cede opere d’arte e, in conseguenza di ciò, il corretto trattamento fiscale da applicare.

L’ordinanza 6874/2023 analizza il caso della cessione di opere d’artema è presumibile che le linee guida possano essere facilmente estese, per assimilazione logica, al complesso universo del collezionismo.

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L’inquadramento del cedente

Secondo l’impostazione avanzata dalla Corte di Cassazione, per inquadrare fiscalmente in modo corretto la singola cessione, sarà necessario prima qualificare il privato venditore, in base al comportamento da questi adottato in relazione all’abitualità e al valore delle cessioni, oltreché del tempo trascorso tra l’acquisto e la rivendita.

Fondamentalmente, secondo la Corte, sarà necessario distinguere tra:

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L’inquadramento del caso specifico

Premesso ciò, il passo successivo è la valutazione del caso specifico: o, per meglio dire, la definizione dei criteri in base ai quali inquadrare il privato venditore di un’opera d’arte in una delle tre categorie di cui sopra, da cui discenderà poi un diverso trattamento fiscale.

La Corte di Cassazione ci spiega che sulla questione nel tempo sono intervenute dottrina e giurisprudenza, le quali hanno fornito un certo numero di criteri di valutazione.

La dottrina ha rintracciato una serie di elementi in base ai quali effettuare la suddetta qualificazione, tra i quali i più rilevanti sono:

La giurisprudenza ha individuato nell’abitualità il perno della questione, in funzione della quale effettuare le qualificazioni conseguenti; infatti l’articolo 55 del TUIR qualifica il reddito d’impresa come quel reddito derivante dall’esercizio “per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa”, tra le quali si ritrova la “attività intermediaria nella circolazione dei beni”. 

Per cui l’attività del privato venditore di opere d’arte, se risponde al requisito dell’abitualità, può produrre reddito d’impresa.

Per valutare l’abitualità nella situazione in esame si dovrà verificare la presenza di “elementi significativi idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità dell'attività”, quali:

Tenendo presente che “non rileva, ai fini impositivi, che il profitto conseguito venga capitalizzato in beni e non in denaro, in quanto porta sempre intrinsecamente un arricchimento del patrimonio personale del soggetto”, e che non è possibile escludere aprioristicamente “la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un'attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni”.

Di conseguenza, solo se il privato non eserciterà abitualmente l’attività di cessione di opere d’arte, o di oggetti da collezione, potrà essere considerato uno speculatore occasionale o un collezionista, da differenziare in base a criteri quali la finalità dell’acquisto e la durata temporale del possesso prima della rivendita.

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Il trattamento fiscale conseguente all’inquadramento

Definito ciò, il trattamento fiscale è una diretta conseguenza dell’inquadramento di cui sopra, per cui:

Si noterà che l’intero impianto enunciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 6874/2023 presuppone, specialmente per le due ipotesi di inquadramento che conducono alla tassazione, quella del mercante d’arte e dello speculatore occasionale, una attività di acquisto con successiva rivendita dell’opera; in conseguenza di ciò, è possibile presumere che, in tutte quelle situazioni in cui l’oggetto sia entrato nella sfera di proprietà del privato in modo diverso dall’acquisto, come in caso di donazione o di eredità, la cessione non sia rilevante fiscalmente, non essendo espletata una attività di acquisto per la rivendita.

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