Tra le altre misure, la Legge di Bilancio 2023 ripropone la “tregua fiscale” (art. 1 commi 222-230 e 231-252 Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) che introduce anche una nuova rottamazione delle cartelle di pagamento.
Rientrano nella definizione agevolata:
Il Decreto Milleproroghe conv in L. 14/2023, ha previsto lo slittamento del termine di adesione al 30 aprile 2023.
La misura a sostegno dell’imprese comporta la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e il cosiddetto aggio.
Sotto il profilo contabile la definizione agevolata in commento comporta un cambiamento di stima che rientra nel normale procedimento di formazione del bilancio legata:
Ciò trova conferma nella lettura congiunta del principio contabile nazionale OIC 29 e internazionale IAS 8.
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Il principio contabile nazionale OIC 29[2] tratta il concetto di rilevanza di errore contabile e lo distingue dai cambiamenti di stima delle poste contabili del bilancio e dai cambiamenti dei principi contabili.
In particolare, prevede che, un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.
Possono verificarsi errori:
Viceversa, i cambiamenti di stima, sono la conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.
Il processo di stima è intrinseco alla formazione del bilancio ed è, per sua natura, soggettivo.
Esso deve essere ragionevolmente attendibile, ma non deve essere arbitrario perché violerebbe l’obiettivo finale del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Di conseguenza, le stime sono operate attraverso un procedimento razionale di raccolta di ogni pertinente informazione, valutazione critica dell’effetto che tali informazioni hanno sul valore oggetto di stima ed infine di motivato giudizio sull’esito finale della stima.
Inoltre, sia la stima effettuata sia il procedimento che ha condotto alla sua determinazione devono sempre essere verificabili a posteriori.
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Come l’OIC 29, il principio contabile internazionale IAS 8 prevede che, a causa delle incertezze connesse alla gestione aziendale, molti elementi di bilancio non possono essere misurati con precisione, ma possono solo essere stimati.
La stima comporta dunque, valutazioni basate sulle più recenti informazioni attendibili disponibili.
L'utilizzo di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità.
Si tratta di una procedura dinamica, che potrebbe aver bisogno di essere rettificata se avvengono mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni o maggiore esperienza.
Diversamente, un cambiamento nella base di misurazione applicata è un cambiamento di principio contabile, e non è un cambiamento nella stima contabile.
Devono considerarsi invece, errori contabili le omissioni o errate misurazioni di voci nel bilancio dell'impresa per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erroneo di informazioni attendibili che:
Perimetrare la natura della variazione, a seconda che si tratti di:
è fondamentale ai fini dell’esatto trattamento contabile e rappresentazione in bilancio.
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Il cambiamento nella stima contabile deve essere classificato nella voce di conto economico prevista dall’OIC 12 o da altri principi contabili.
I principi contabili OIC 29 e IAS 8 distinguono due ipotesi di:
Per esempio, una modifica nella stima dell'importo delle perdite su crediti influisce solo sul risultato economico dell'esercizio corrente e perciò è rilevato nell'esercizio corrente.
Tuttavia, un cambiamento nella vita utile stimata di, o nelle modalità previste di utilizzo dei benefici economici inclusi in, un'attività ammortizzabile influisce sulla quota di ammortamento dell'esercizio corrente e di ciascun esercizio futuro della vita utile residua dell'attività medesima.
In entrambi i casi, l'effetto del cambiamento relativo all'esercizio corrente è rilevato come provento o onere nell'esercizio stesso.
L'impatto, laddove esista, sugli esercizi futuri è rilevato come provento o onere negli esercizi futuri.
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La “tregua fiscale” ha effetti nel bilancio 2022 a condizione che l’impresa vi aderisca entro la data prevista del 30 aprile 2023. In tale ipotesi l’impresa deve:
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[1] La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (L. 14/2023), modificando la disposizione già contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), ha introdotto la possibilità per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e di optare per l'introduzione di uno stralcio integrale dei predetti importi, così come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali.
[2] Cfr. Finalità del principio. Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano: