Il Ministero del Lavoro, con nota n. 2904 del 3 marzo 2023, si pronuncia sulla corretta interpretazione dell’art. 56 CTS, nella parte in cui subordina la facoltà da parte della Pubblica Amministrazione, di attivare le convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o di servizi sociali di interesse generali alla sussistenza del requisito, in capo alle ODV e alle APS potenziali parti del costituendo rapporto convenzionale, dell’anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di almeno 6 mesi.
Accade infatti spesso che nei bandi emanati da diverse amministrazioni locali, il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS, senza dunque tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.
Non si andrebbe, di conseguenza, a verificare tale requisito alla luce dell’anzianità di iscrizione complessiva degli enti, computando anche i periodi maturati presso i previgenti registri, in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione.
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Corretta interpretazione della norma: decorrenza del requisito di anzianità di iscrizione
Secondo il contenuto della nota ministeriale n. 2904 /2023, va innanzitutto evidenziato come e il legislatore, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma in oggetto, ha individuato:
- oltre al requisito qualificatorio costituito dall’iscrizione al RUNTS dell’ente in una delle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) e b) del Codice del Terzo settore (e ciò in ragione della prevalenza dell’apporto della componente volontaristica nello svolgimento delle attività di interesse generale che caratterizza le ODV e le APS)
- l’ulteriore requisito dell’anzianità minima di iscrizione al RUNTS di sei mesi, atto ad assicurare in via generale ed astratta la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente, che intende partecipare alle procedure comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti ai fini dell’individuazione dei soggetti con cui convenzionarsi ai sensi della norma in esame.
La decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice:
- la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, previsto dal medesimo Codice, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati ovviamente i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
- l’articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.
L’ inequivoco principio di continuità fissato dalle norme appena richiamate tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicata, rispettivamente, alle ODV e alle APS, non può che portare alle seguenti conclusioni:
- si include nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato - in continuità di iscrizione - ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000.
- ai suddetti fini di maturazione del requisito temporale minimo di possesso della necessaria qualificazione specifica non potrà, viceversa, valere, l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus.
- il ricorso allo strumento convenzionale potrà inoltre essere attivato anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo.
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