Nella gestione contabile delle imprese è possibile riscontrare errori relativamente alla sua tenuta, caratterizzati da: omissioni dei dati, non corrette interpretazioni dei fatti economici accaduti, trascuratezza nelle stessa gestione contabile.
Questi errori posso essere ricondotti in due principali casistiche:
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L'aggiornamento della stima è la correzione dell' anomalia contabile che si verifica quando l'importo relativo ad una certa operazione viene corretto. Esso si verifica quando le prime indicazioni che si avevano relativamente ad un fatto economico portavano in maniera corretta a quella rappresentazione contabile, però, successivamente, ulteriori indicazioni hanno fatto rilevare che la prima rappresentazione contabile fosse errata.
Il documento Oic12 fornisce indicazioni sul trattamento contabile relativo all'aggiornamento della stima nel Conto Economico, ossia se si tratta di un elemento attivo, la voce interessata è la A5, mentre se si tratta di un elemento passivo, la voce è la B14.
Inoltre, nella voce B14 è possibile anche inserire rettifiche contabili di costi in aumento, compiute in precedenti esercizi.
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L'errore contabile, invece , si attiva quando l'informazione relativa ad un'operazione economica è corretta, mentre non lo è, per vari motivi, la sua rappresentazione contabile.
Sembra evidente che l'errore contabile sia, per definizione, più complesso e il documento contabile Oic 29 par. 44 lo illustra come: " Un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile."
Nella gestione contabile delle imprese, il tipico errore che spesso si riscontra è la non corretta rilevazione delle fatture da ricevere (acquisti di beni e servizi) nella fine dell'esercizio, per tempistiche legate alla chiusura del bilancio consolidato.
Tipico esempio di questa casistica è quando vengono imputati costi, relativamente ad un servizio, nell'esercizio X, poi nell'esercizio X+1 si ricevono fatture relative a quel servizio legate all'esercizio X.
Questa situazione genera un errore contabile nell'esercizio X+1 che è la differenza tra costo consuntivato e quello di competenza.
Sempre il documento Oic.29 al par. 44 indica così il trattamento di un errore ritenuto rilevante " Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati comparativi, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o l’effetto di competenza dell’esercizio precedente ovvero l’effetto cumulativo dell’errore.".
Inoltre, ai successivi paragrafi 51, 52 e 53 chiarisce come comportarsi nel caso in cui non sia fattibile la determinazione dell'errore.
Qualora, invece, si trattasse di un errore definito non rilevante, la correzione verrebbe fatta rilevando una sopravvenienza passiva nell'esercizio X+1 e in contropartita un debito verso il fornitore.
La sopravvenienza passiva così rilevata, ai sensi del T.U.I.R. art.83, è deducibile nell'esercizio X+1, eliminando l'onere di presentare dichiarazioni integrative.
Gli effetti della correzione degli errori contabili partono dai bilanci del 2022 anche se fanno riferimento agli anni precedenti.
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L'art.83 del T.U.I.R in vigore dal 01/01/2023 cita ".... I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio 1998, n. 322 d'esercizio a revisione legale dei conti."
Con la modifica dell'art.83 del T.U.I.R. si è voluto snellire il procedimento di rimediare agli errori contabili con rilevanza fiscale, evitando di ricorrere alle dichiarazioni integrative relative ai periodi in cui il componente del reddito avrebbe dovuto essere contabilizzato.
Tuttavia, bisogna ricordare che il ricorso alle dichiarazioni integrative per correggere gli errori con rilevanza fiscale permane, ed è indicato nei casi in cui si evidenzi la non rilevanza fiscale di un elemento negativo del reddito.
Un altro aspetto da considerare, con l'applicazione della nuova norma, è che a fronte di un errore poi corretto può sorgere la questione della deducibilità ai fini IRES, per cui è possibile che una posta risulti essere non deducibile nell'anno di riferimento per incapienza, mentre diventi poi deducibile nell'anno di correzione.
Anche ai fini ACE, l'interpretazione del nuovo dettato fiscale dovrebbe portare a ritenere che la correzione dell'errore contabile venga considerato nel periodo di imposta in cui viene rilevato, superando quindi la precedente interpretazione prevista dal D.M. 03/08/2017.
Per gli anni precedenti, riguardo la correzione degli errori contabili si consideravano sia l'aspetto contabile, sia l'aspetto fiscale.
L'aspetto contabile veniva trattato seguendo le indicazione dell'Oic 29, ossia intervenendo sul Conto Economico solo se l'errore fosse non rilevante e aumentando o diminuendo il patrimonio netto, dando, in questo modo rilevanza reddituale all'operazione di correzione rispettando, così, il principio di derivazione semplice (ai sensi del TUIR).
Dal punto di vista fiscale, invece, la circolare 31/E/2013 AdE stabilisce che era possibile presentare la dichiarazione rettificativa dell'anno di riferimento in cui fosse stato commesso l'errore, senza variare l'imponibile. Questo modo di operare, applicabile anche per le imprese operanti in derivazione rafforzata, veniva motivato con il principio che tale correzione contabile non potesse assumere rilevanza fiscale in quanto non rientrante nelle ipotesi di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti.