A partire dell’ Exposure Draft (ED) -International Tax Reform Pillar Two Model Rules- pubblicato dallo IASB, in consultazione fino al 10 marzo 2023, l’Organismo Italiano di Contabilità, OIC (nel comunicato stampa del 3 febbraio 2023) si è dimostrato favorevole non solo al citato emendamento ma all’intero restyling dello IAS12, a circa 22 anni dalla sua ultima revisione (2001).
La riforma fiscale OCSE “Global antibase erosion model rules” introduce un nuovo modello a due pilastri, c.d. Pillar Two per affrontare le problematiche fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia.
Il modello ha la finalità di porre un limite alla concorrenza fiscale introducendo un'aliquota minima globale del 15% in ciascuna giurisdizione in cui operano le grandi multinazionali.
La capogruppo sarà tenuta al versamento dell’eventuale imposta integrativa, c.d. top up tax, per le controllate che operano in giurisdizioni a bassa tassazione e per le quali l’imposta corrente è inferiore alla soglia minima del 15%.
L'imposta aggiuntiva sarà versata nella giurisdizione della capogruppo.
La top up tax è un’ imposta corrente nell’ambito di applicazione dello IAS 12 nel bilancio consolidato della ultima controllante del gruppo, che tuttavia fa sorgere diverse perplessità sulla contabilizzazione delle imposte differite ad essa connesse.
Al riguardo, lo IASB con l’ED in commento ha provvisoriamente deciso di modificare lo IAS 12 introducendo:
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I Principi generali dello IAS 12 – Income Tax e l’”eccezione temporanea” introdotta dall’ED dello IASB
Si ricorda che, il principio contabile internazionale IAS 12 disciplina la contabilizzazione delle imposte sul reddito d’esercizio, che comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o accordo(i) a controllo congiunto a seguito di distribuzioni all'entità che redige il bilancio.
Il carico fiscale di un esercizio finanziario comprende sia le imposte correnti che quelle differite
Le aree tematiche dello IAS 12
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Lo IASB con riferimento ai potenziali effetti delle regole di attuazione del Pillar Two dell'OCSE sulla contabilizzazione delle imposte sul reddito da parte di un'impresa che applica lo IAS 12, ha provvisoriamente deciso di modificare il principio per introdurre un'eccezione temporanea all'obbligo di contabilizzare le imposte differite (inclusa qualsiasi imposta integrativa minima nazionale qualificata).
Eccezione applicabile fino a quando lo IASB non rimuoverà l'eccezione o la renderà permanente.
Di conseguenza l’entità deve indicare:
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La modifica allo IAS 12 prevista dallo IASB richiede inoltre, all’impresa che rientra nell’ambito di applicazione del Pillar Two di indicare, nei periodi precedenti all'entrata in vigore delle regole del modello e solo per il periodo corrente, la seguente disclosure:
L'entità divulgherebbe inoltre, per queste giurisdizioni, in forma aggregata:
L'impresa dovrà predisporre queste informazioni disaggregando le informazioni fornite nella riconciliazione richiesta dal paragrafo 88 C dello IAS 12;
L’ED annuncia, previsionalmente, che i requisiti di informativa devono ritenersi adottabili per gli esercizi annuali che iniziano il 1° gennaio 2023.
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