Il 13 febbraio 2023 l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva del Documento interpretativo OIC 11, attinente agli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, coerentemente con la disposizione dell’articolo 45, commi 3-octies e 3-decies, DL 73/2022.
In particolare, la citata norma interviene sui criteri di contabilizzazione dei titoli non durevoli nell’impresa consentendo la loro stima al valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato, piuttosto che al valore di mercato, o al valore di acquisizione, con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 73/2022 ( convertito con modificazioni Legge, 122, del 4 agosto 2022), e quindi ai bilanci 2022, se l’ esercizio amministrativo ricade nell’anno solare.
La deroga in commento è volta a consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.
Continuano ad applicarsi le altre disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell'OIC 20; e conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell'OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”.
Disposizione transitoria DL 73/2022, art. 45, commi 3-octies e 3-decies |
Ambito di applicazione |
Modalità di applicazione |
Facoltà di derogare al criterio di valutazione “al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato “(art. 2426, co. 1, n.9, c.c.) |
|
|
La norma ha carattere transitorio, in quanto consente la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 c.c., “al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato” e più in generale al principio contabile OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”.
Il presente contributo intende evidenziare i tratti essenziali del Documento interpretativo OIC 11, nonché l’ambito di applicazione e l’esclusione di applicabilità nelle ipotesi di “perdita durevole” rientranti nelle regole contabili dell’OIC 29, come chiarisce il Documento.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Possono beneficiare della deroga in commento, le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, ovvero OIC adopter
Sotto il profilo oggettivo, e con riferimento alla data di entrata in vigore del DL 73/2022, rientrano nell’ambito di applicazione:
Della stessa autrice ti consigliamo:
Non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole, ovvero non è consentito l’utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio intervengono dopo tale data, in quanto tale ipotesi deve ricondursi all’applicazione dell’OIC 29.
È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio.
Seguono due casi esemplificati:
Caso 1. Si ipotizzi un titolo iscritto per 100 euro nel bilancio al 31 dicembre 2021, il cui valore di mercato al 31 dicembre 2022 è 70 euro, che viene venduto per 80 euro a febbraio 2023 prima della formazione del bilancio.
Al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2023. Pertanto, al 31 dicembre 2022 il titolo è iscritto a 80 euro.
Caso 2. Si ipotizzi il caso in cui il titolo viene venduto per 80 euro a febbraio 2023 prima della formazione del bilancio.
Al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole solo per 20 euro in quanto la vendita è avvenuta per 80 euro. Dimostra che la perdita di 10 euro non ha carattere durevole; pertanto, al 31 dicembre 2022 il titolo è iscritto ad euro 80.
Nel caso poi in cui la vendita di febbraio 2023 avvenisse a 60, la perdita nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sarebbe pari a 30 euro in quanto l’ulteriore perdita di 10 euro è di competenza dell’esercizio successivo.
Della stessa autrice ti consigliamo:
Sotto il profilo tecnico contabile, il Documento interpretativo specifica che, la società che esercita la predetta facoltà, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio incorso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.
Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non fossero sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare previsto, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
Della stessa autrice ti consigliamo:
Le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma devono fornire nella nota integrativa informazioni circa:
[1] Rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per:
[2]Fonte Documento interpretativo OIC 11 par 7, b), pag. 7-8.