Viene pubblicato in GU n 36 del 13 febbraio il decreto 12 gennaio del Ministero dell'ambiente con criteri e modalità di concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra-fast da realizzare nei centri urbani.
Attenzione al fatto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè entro 30 giorni dal 14 febbraio 2023, il Ministero individua:
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Il decreto prevede che, al fine di garantire la necessaria esperienza e affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle infrastrutture nel tempo, accedono alle agevolazioni le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto.
In particolare, le risorse sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie
Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR e sono ripartite annualmente come di seguito:
Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, per:
Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40 per cento delle spese ammissibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per iascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.
Per avere accesso alla agevolazione, il decreto prevede che le risorse sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.
I soggetti beneficiari indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:
a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25 per cento e non superiore al 50 per cento;
b) il numero di infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.
I soggetti beneficiari presentano l'istanza di ammissione nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15 ossia in base al decreto attuativo da emanare entro l'11 marzo 2023