La circolare 27.1.2023, n. 2/E, demanda ad una successiva risoluzione l’individuazione dei codici tributo. Pertanto, fino a quando questi non verranno resi noti, i contribuenti, soprattutto quelli che nel frattempo hanno ricevuto una richiesta di chiarimenti per una delle annualità fino al 2021, sono obbligati ad applicare le regole ordinarie di ravvedimento previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, con aggravio dell’onere finanziario.
L'articolo continua dopo la pubblicità
RAVVEDIMENTI A CONFRONTO
fattispecie | d.lgs. 472/97 | l. 197/2022 |
imposta dovuta interessi sanzioni pagamento rateale
quadro RW e versamenti omessi | 100% legali graduate in relazione al ritardo non ammesso
ammessi | 100% legali 1/18 del minimo ammesso in 8 rate con gli interessi 2% non ammessi, ma possibili con il d.lgs. 472/1997 |
Il pagamento è subordinato al pagamento della somma dovuta in unica soluzione, ovvero della prima rata, che deve avvenire entro il 31.3.2023.
Tuttavia sul beneficio pende la spada di Damocle dell’ultimo periodo del comma 174: “la regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600”.
La circolare n. 2/E precisa che la disciplina non necessita delle disposizioni di attuazione previste dal comma 178 per cui è tutto chiaro.
Ma, fino a quando non verranno resi noti i codici tributo, la regolarizzazione non può essere perfezionata.
ESEMPIO DI RAVVEDIMENTO
Se il contribuente:
Se, in attesa dei codici tributo viene notificato un questionario o un invito a comparire, va utilizzata la procedura ordinaria e la sanzione dovuta è ridotta a 1/8 del minimo cioè € 2.025.
Inoltre, non è ammesso esercitare l’opzione per il pagamento in forma rateale.
Ti consigliamo: