L'e-book vuole essere una guida il cui contenuto, sintetico e immediatamente comprensibile, ha l'obiettivo di introdurre ad una materia complessa, quale la donazione tra genitore e figlio, da cui trarre risultati pratici. Il manuale è alla sua seconda edizione aggiornata e appena pubblicata. Caratteristica dell'e-book è la presenza non solo di domande e risposte più comuni, ma anche di esempi per rendere più chiaro l'argomento.
L'autore è l'Avv. Giovanni Turina.
Di seguito un breve estratto rimandando per approfondimenti alla lettura completa dell'e-book.
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La donazione diretta è un contratto consensuale a titolo gratuito, formale e normalmente traslativo.
Essendo un contratto, risponde ai requisiti dell’art. 1321 c.c. e, pertanto, prevede necessariamente un accordo, un oggetto, una causa ed una forma. Ne parleremo a breve.
La donazione diretta, come anzidetto, è un contratto a titolo gratuito perché comporta una diminuzione del patrimonio del donante senza previsione di un corrispettivo.
È un contratto formale, perché necessita di una forma stabilita dalla legge (atto pubblico alla presenza dei testimoni, almeno due) secondo il combinato disposto degli artt. 782 c.c. ed artt. 47 e ss. Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (“Legge Notarile”).
È un contratto normalmente traslativo perché in genere trasferisce un diritto, ma può trasferire anche una obbligazione (“ti dono il credito che ho verso Tizio”), od estinguerla (es. remissione del debito).
Quale contratto, presuppone un accordo delle parti: la donazione non è un atto unilaterale, e dunque non ha efficacia immediata, perché deve essere sempre accettata dal donatario.
Una persona alla quale è stata proposta una donazione può infatti decidere di non voler arricchire il proprio patrimonio con un bene altrui: per ragioni morali, oppure pratiche (ad esempio, potrebbe non essere conveniente sotto il profilo economico: si pensi alla donazione di un immobile che necessita di ampia ristrutturazione).
Perché è importante sapere tutto questo?
Perché non hai una donazione se ti proponi di donare, e poi non adempi.
Perché non c’è donazione se manca l’espressa accettazione del donatario (ossia: chi ne beneficia).
Come anzidetto, posto che la donazione è un contratto, essa soggiace ai requisiti minimi dell’art. 1321 c.c.: accordo, oggetto, causa e forma.
Ciascuno ha facoltà di nominare erede chiunque voglia: persona fisica, o giuridica (es. associazione, fondazione, etc.).
Ciascuno ha anche facoltà di donare, in vita, una quota parte del proprio patrimonio: ciò a condizione che non si vada ad intaccare la quota degli eredi legittimari (coniuge, figli e, se non ci sono figli, genitori e/o nonni).
In questo senso, la donazione è una sorta di “anticipo di eredità”.
La quota parte del proprio patrimonio di cui si può disporre (a mezzo testamento, oppure a mezzo donazione) si chiama quota disponibile.
Di seguito, un riepilogo della quota disponibile, secondo le diverse possibili situazioni familiari:
Se chi muore lascia:
Le donazioni possono essere dirette, oppure indirette.
Alcune donazioni non sono soggette a tassazione, e nemmeno ad imposta di registro (come disposto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2011 n. 44/E). Rimanendo esclusivamente nell’ambito di cui al presente testo, e quindi le donazioni tra genitori e figli, non saranno soggette a tassazione:
Se la donazione riguarda beni culturali soggetti a vincolo, l’imposta è dovuta in misura fissa (€ 200,00).
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Premessa e-book Guida alla donazione e all'eredità tra genitori e figli
1. La donazione: un’introduzione
1.1 La donazione nel Codice civile
1.1.1 La donazione quale liberalità.
1.1.2 Le caratteristiche del contratto di donazione. Cenni
1.1.3 La donazione obnuziale (donazione ai futuri sposi)
1.1.4 (continua) Le caratteristiche del contratto di donazione. La forma e l’oggetto del contratto di donazione. La donazione di modico valore
1.1.5 La donazione di alcuni diritti reali diversi dalla piena proprietà: superficie, usufrutto, uso e abitazione.
1.1.6 Beni che non possono essere donati
1.2 Le clausole accessorie al contratto di donazione.
1.3 Gli effetti della donazione.
1.4 Revocare la donazione
2. Le persone nella donazione
2.1 Il donante, ed il donatario
2.1.1 Il donante
2.1.2 Il mandato a donare, e le donazioni perfezionate da enti e società
2.1.3 Il donatario (chi riceve in donazione)
2.2 Il donatario quale persona giuridica
2.3 Donazione e figli minorenni
3. La donazione indiretta
3.1 Cos’è la donazione indiretta
3.1.1 La donazione indiretta: un’introduzione
3.1.2 Donazione indiretta e donazione simulata
3.2 Casi tipici di donazione indiretta
4. La donazione e l’eredità
4.1 La successione ereditaria con e senza testamento
4.1.1 La successione mortis causa: cenni introduttivi
4.1.2 Figli come eredi legittimari e legittimi
4.1.3 La quota disponibile.
4.2 La donazione ed i rapporti con la successione a causa di morte
4.2.1 La donazione e la successione a causa di morte: somiglianze e differenze.
4.2.2 Gli effetti della morte del donante sulle donazioni da lui perfezionate
4.2.3 L’azione di riduzione
4.3 Patti successori e rapporti con le donazioni dirette ed indirette.
4.3.1 Definizione di patti successori ex art. 458 Codice civile.
4.3.2 Rapporti tra patti successori e donazioni.
5. Rischi e tutele nella donazione di beni immobili
5.1 Le problematiche connesse all’acquisto di un immobile avente provenienza donativa.
6. Donazioni e tasse
6.1 Aspetti fiscali ed operatività nell’ambito delle donazioni: cenni introduttivi
6.2 Le donazioni escluse dalla tassazione, o soggette ad imposta in misura fissa
6.3 Le donazioni soggette ad imposta in misura proporzionale. La determinazione della base imponibile.
6.4 Aliquota e franchigia
7. Conclusioni
7.1 La donazione diretta, e la donazione indiretta.
7.2 Le donazioni ed i diritti degli eredi legittimari.
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