L’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019, CCII, sancisce espressamente l’obbligo in capo
al verificarsi delle “disposizioni” previste dall’articolo 2477, commi 2,3 , c.c., (come modificati dal medesimo art. 379, CCII) di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Le medesime società, già costituite alla data di entrata in vigore del CCII (15 luglio 2022), se necessario, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.
Le “disposizioni” dettate dal sopracitato articolo 2477, c.c., ricorrono nelle ipotesi in cui dette società:
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.
Al fine della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2477, c.c., si ha riguardo ai due esercizi antecedenti (2021-2020) la data di approvazione del bilancio 2022, stabilita ai sensi dell’art. 2364 c.c.[1].
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In relazione ai numeri forniti dall’art.2477 è importante aggiungere che proprio su quelle grandezze di bilancio
sarebbe necessario parametrare l’impegno (in termini di ore e compenso) del revisore o del Sindaco revisore.
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Tra i principi generali del Capo II, Sez. I, del CCII, l’art. 3, sancisce con rigore l’obbligo ed il dovere in capo all’imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo, contabile adeguato e funzionante ai sensi dell’art. 2086, c.c. al fine di:
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Ai sensi dell’art. 25-octies, CCII, pesa invece sull’organo di controllo il dovere e la responsabilità di:
L’ art. 25-octies, CCII, attribuisce di fatto all’organo di controllo il compito proprio della funzione di «vigilante e referente», per la segnalazione tempestiva e il rilevamento di una eventuale condizione di «sofferenza» che integri gli estremi dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata e la richiesta della nomina dell’esperto (ex art. 12, co. 1, CCII).
Operativamente l’organo di controllo deve individuare i sintomi e descriverli con una immediata segnalazione agli amministratori dotata però di efficacia meramente interna alla società. Segnalazione dunque, che si risolve nel flusso informativo, comunicazione per iscritto, tra organo di controllo e organo amministrativo in virtù della reciproca collaborazione per la ricerca di soluzioni idonee.
Sono segnali d’allarme gli indicatori inferiori ad un anno, di seguito elencati:[2]
L’organo di controllo può venire a conoscenza dello squilibrio patrimoniale o economico finanziario mediante l’analisi dei dati aziendali in concomitanza di eventuali verifiche ordinarie o straordinarie. A tale scopo sono senza dubbio d’aiuto le tecniche di analisi di bilancio e di controllo di gestione, compresa l’analisi degli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi, nonché il monitoraggio della regolarità degli incassi e dei pagamenti.
Revisal mette piede all’interno di questi ragionamenti con il modulo indicatori di allerta, sviluppato in sinergia con la parte di revisione legale da cui “legge” i bilanci ivi caricati.
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Invero, la previsione del citato art. 379, CCII se da una parte ha rafforzato il ruolo centrale dell’organo di controllo nel codice della crisi d’impresa, dall’altro non ha colmato tutte le indubbie carenze di coordinamento con l’articolo 2477, c.c. almeno per due ordini di motivi:
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[1]Cfr art. 2364 c.c.: “6) … L'assemblea ordinaria deve essere convocata [2367, 2386, 2401, 2446, 2447, 2485, 2486] almeno una volta l'anno [20, 2217, 2426, 2472], entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero(2) quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”
[2] Cfr Relazione della Cassazione n. 87/2022
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