L'articolo 16, co. 5, del DPCM 23 luglio 2020, “DPCM 2020”, prevede l’ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo cinque per mille dell’Irpef, di importo pari o superiore a 20.000 euro, erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto:
e di darne comunicazione entro i successivi sette giorni all'amministrazione erogatrice.
Il medesimo DPCM 2020 definisce il cinque per mille come “i proventi derivanti dall’assegnazione a seguito della pubblicazione dell’elenco finale dei beneficiari, dalle preferenze espresse e dal valore del contributo del cinque per mille secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle entrate”.
Il citato obbligo trova il suo fondamento nel: principio di trasparenza di cui all’art. 16, co. 1, DPCM 2020, e più in generale, dell’ art. 48, CTS, per il quale sono onerati gli amministratori ai sensi dell’articolo 2630 c.c..
Il presente contributo intende, dunque, proporre una disamina degli aspetti contabili e dell’informativa verso gli stakeholders, nonché delle sanzioni disciplinate dalla norma nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo.
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Si ricorda che, l'istituto del cinque per mille dell'Irpef è stato introdotto, in via sperimentale, dall'art. 1, c. 337 e ss., legge n. 266/2005 (legge finanziaria del 2006), come misura atta a fornire agli ETS operanti nei settori sociale, sanitario e della ricerca scientifica un sostegno economico per lo svolgimento delle loro attività. Le disposizioni contenute nel citato articolo 16, c. 1, DPCM 2020, contribuiscono all'attuazione di uno dei principi basilari della riforma, quello della trasparenza, finalizzato a rendere conoscibili in modo chiaro, alla generalità dei consociati, le informazioni più importanti attinenti all'impiego delle risorse finanziarie disponibili e al perseguimento dei relativi fini statutari.
Nel caso specifico, le esigenze di trasparenza attraverso la previsione, in capo ai soggetti beneficiari del cinque per mille, trovano attuazione in un triplice ordine di obblighi, graduato in ragione delle dimensioni economiche del contributo:
In ultimo lo scorso 13 dicembre 2022, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto 396, ha adottato le nuove linee guida, nonché la nuova modulistica usufruibile tramite piattaforma, accessibile dal portale servizi.lavoro.gov.it dedicata alla rendicontazione del contributo cinque per mille erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un importo pari o superiore a 20.000 euro.
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Il principio contabile degli ETS, l’OIC 35 specifica le regole di rilevazione contabile delle operazioni “non sinallagmatiche” nell’ambito delle quali rientrano i proventi dei contributi cinque per mille.
La natura “non sinallagmatica” si definisce nella sostanza propria di tutte quelle transazioni tipiche degli Enti del terzo settore, per le quali non è prevista una controprestazione.
Sotto il profilo contabile, in generale in contropartita alle attività acquisite attraverso transazioni non sinallagmatiche il principio contabile prevede che l’ente rilevi un provento nel rendiconto gestionale.
La ratio di fondo è che in questo modo il rendiconto gestionale dà evidenza della capacità dell’ente di attrarre risorse dall’esterno.
Si distinguono:
a) Proventi cinque per mille con vincolo.
Si tratta dei proventi da cinque per mille attribuiti a progetti specifici contabilizzati secondo le previsioni relative alle altre erogazioni liberali vincolati.
A titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui la rilevazione contabile si riferisca ad un progetto specifico con oggetto “altri beni” segue la rappresentazione contabile:
“altri beni” (SP) @ Riserve vincolate a proventi cinque per mille (SP)
al termine del vincolo:
Riserve vincolate a proventi 5 per mille @ Proventi 5 per mille A 5) (RG)
b) Proventi cinque per mille senza vincoli.
I proventi da 5 per mille non attribuiti a progetti specifici sono classificati nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale in contropartita al credito voce CII 10) “da 5 per mille” dell’attivo dello stato patrimoniale.
La rilevazione contabile segue la rappresentazione:
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[1] Si vera Peta M:, Il bilancio degli Enti del Terzo Settore 2023, Collana ebook, Fisco e Tasse, Maggioli, Gennaio 2023.
Rientrano nel perimetro dell’obbligo (del Decreto 396), i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020) secondo l’elencazione di seguito:
I soggetti sopra evidenziati, hanno l'obbligo di:
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La rendicontazione deve utilizzare esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, opportunamente compilati secondo le specifiche indicate[2]. Con riguardo alla relazione illustrativa, quest'ultima, deve essere compilata direttamente sulla piattaforma negli appositi campi obbligatori denominati “Relazione illustrativa”. In generale, ogni spesa riportata nel rendiconto, per essere ammissibile, deve essere pertinente alle attività statutarie di interesse generale svolte dall'ente e coerente con le finalità statutarie dal medesimo perseguite. Si sottolinea, infine, che, tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo, con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario. Ove, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, si verifichino o siano accertate situazioni ostative all'erogazione del contributo, dette spese resteranno a carico dell'ente. Non è consentito utilizzare il contributo derivante dal cinque per mille per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.
Il Modello di Rendiconto
Si rappresenta di seguito il Modello di rendicontazione previsto dal DPCM 2020 di cui all’allegato:
Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:
Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua;
Attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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[2] Vedi il Portale servizi.lavoro.gov.it
Le sanzioni sono disciplinate dall’art. 16, co. 6, DPCM 23 luglio 2020.
La norma recita che, in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni.
In caso di inerzia, il medesimo Ministero provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla legge n. 689/1981, in quanto compatibile.
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