Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi introdotto dalla Legge 190/2014 art.1, commi da 54 a 89 destinato, a determinate condizioni, ai contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale.
Da un comunicato stampa del Ministero dell’economia e delle finanze il quale aggiorna i dati dell’Osservatorio sulle partite Iva, emerge che nel terzo trimestre 2022 sono state aperte 94.080 nuove partite Iva di cui 44.713 in regime forfetario, pari al 47,5% del totale delle nuove aperture, con una flessione del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Partiamo da questi dati per considerare nuovamente i vantaggi e gli svantaggi del regime forfettario (o forfetario) con una mini-guida che richiama i requisiti di accesso (rivisitati dalla Legge di Bilancio 2023 solo per quanto riguarda il nuovo limite di ricavi o compensi), le cause ostative e ulteriori aspetti rilevanti.
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Il primo criterio richiesto da osservare riguarda l'ambito soggettivo.
Il regime forfettario, sostitutivo all’Irpef, è riservato solo ai contribuenti persone fisiche, senza limiti di età, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, punto 2.2).
Gli esclusi sono: tutte le società, sia di persone che di capitali, qualunque sia il loro fatturato o anzianità fiscale.
Il contribuente, per accedere al regime in oggetto, facendo riferimento all’anno precedente, deve verificare di:
In virtù della novità apportata dalle Legge di Bilancio 2023, che ha sostituito il tetto di reddito, da quest’anno possono mantenere il regime anche coloro che nel 2022 hanno superato la soglia di 65.000 euro precedentemente prevista e che sarebbero stati obbligati a transitare nel regime IVA ordinario.
Si escludono:
Periodo di riferimento verifica requisiti oggettivi (o di accesso) |
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Per calcolare il reddito imponibile nel regime forfettario, si applica all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività, reperibile nell’allegato n. 2, alla legge di bilancio 2019 e che si diversifica a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata. Successivamente si applica al reddito imponibile così calcolato l'aliquota del 15% o del 5% per i primi cinque anni di attività se il contribuente avvia una nuova impresa o professione.
Punti chiave regime forfettario |
Per determinare il reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge possono essere portati in deduzione. |
Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta |
L’imposta del 15% o del 5% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
Ad oggi la norma non dispone alcun limite di tempo nell’utilizzo del regime forfettario se non per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% che sarà pari al 15% a partire dal sesto anno di attività d’impresa o professionale.
Regole per applicare la flat tax al 5% per le nuove attività
Se si intende applicare la tassa ridotta, è necessario rispettare le seguenti regole dettate dalla norma:
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Le cause ostative all’applicazione del regime forfettario sono indicate dal comma 57 della L.190/2014 il quale contiene una lista di casi di esclusione dal regime in base alla tipologia di attività svolta, alla residenza e nei casi di contemporanea partecipazione a società e associazioni varie. Viene anche inserita una causa di esclusione a scopo antielusivo. Non possono quindi accedere al regime forfettario i contribuenti che:
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Il contribuente ha la possibilità di accedere ad un regime molto semplificato dal punto di vista degli obblighi fiscali, infatti, in regime forfettario vi è l’esonero dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non si applica la ritenuta d’acconto sui ricavi e compensi. Oltretutto sono esclusi tutti gli adempimenti in materia di IVA, eccetto l’emissione delle fatture elettroniche.
L'adesione al regime forfettario
Il contribuente che vuole applicare il regime forfettario possedendo i requisiti richiesti dalla norma, può farlo tenendo un comportamento concludente sin dall’inizio dell’anno o meglio una serie di comportamenti che esprimono l’adesione al regime.
Se si tratta di inizio attività, per aderire al regime forfetario, è necessario presentare entro 30 giorni dalla data di inizio la dichiarazione di inizio attività con il modello AA9/12 indicando il codice 2 nella sezione “regimi fiscali agevolati” presente nel quadro B. Tale indicazione se omessa non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.000,00 (art.11 co.1 lett. a) D.lgs. 471/97).
Si sottolinea che possono utilizzare il modello AA9/12 solo i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea), altrimenti occorre seguire la procedura prevista per l’iscrizione alla Camera di commercio.
In quest'ultimo caso è necessaria la compilazione della Comunicazione Unica, presentata per via telematica o su supporto informatico, che consente anche di ottenere l’attribuzione della partita IVA.
Se invece l’attività è in corso è possibile accedere al regime forfettario senza effettuare specifiche comunicazioni, tuttavia va effettuata la segnalazione di utilizzo del regime nell’ultima dichiarazione IVA(rigo VA14).Disapplicazione o fuoriuscita dal regime forfettario
Coloro che intendono disapplicare, ovvero fuoriuscire dal regime in oggetto possono optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. Ciò avviene tramite comportamento concludente, ma in ogni caso, l'opzione deve essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Prevista la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro in caso di omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario pur non compromettendo il buon esito della scelta effettuata. La fuoriuscita dal regime forfettario avviene a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si verifica la perdita di uno dei requisiti di accesso o la verifica di una condizione ostativa.
Novità 2023: sforamento limite ricavi o compensi 100.000 euro in corso d’anno
La Legge di Bilancio 2023, più dettagliatamente al comma 54 lett. b) della legge 197/2022, dal 01.01.2023 prevede la cessazione del regime nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000,00 euro.
Potranno quindi verificarsi due condizioni:
Adempimenti contabili del regime forfettario
Anche contabilmente sono previste semplificazioni. Di seguito gli adempimenti obbligatori:
I soggetti che operano come fornitori nel settore dell’edilizia non sono soggetti al regime del reverse charge.
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