Speciale Pubblicato il 29/07/2024

Tempo di lettura: 7 minuti

Le nuove sanzioni IVA per violazioni di obblighi contabili

di Mogorovich Dott. Sergio

Sanzioni in materia di violazioni degli obblighi di emissione e di annotazione delle fatture, di esportazione e di adempimenti connessi di cui al d.lgs. 18.12.1997, n. 471



Il d. lgs. 14.6.2024, n. 87, ha rivisto la misura delle sanzioni in materia di violazioni degli obblighi di emissione e di annotazione delle fatture, di esportazione e di adempimenti connessi di cui al d.lgs. 18.12.1997, n. 471.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Le violazioni degli obblighi in materia di operazioni imponibili

La violazione degli obblighi in materia di fatturazione e registrazione di operazioni rilevanti ai fini dell’IVA è punita con specifiche sanzioni:

violazione

sanzione fino al 31.8.2024

sanzione dal 1.9.2024

Operazioni imponibili:

 

 

omessa fatturazione

dal 90% al 180% dell’IVA (a)

70% dell’IVA (c)

annotazione omessa o inferiore:

 

 

  • regola

dal 90% al 180% dell’IVA (a) 

 

70% dell’IVA (c) 

 

  • con liquidazione che non incide corretta liquidazione dell’IVA

da € 250 a € 2.000

da € 250 a € 2.000

Operazioni non imponibili esenti, non soggette a IVA o soggette a inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, 7° e 8° comma:

 

 

omessa fatturazione

dal 5% al 10% del corrispettivo (a) (b)

5% del corrispettivo (b)(c)

annotazione inferiore:

 

 

  • regola (a)

dal 5% al 10% del corrispettivo

5% del corrispettivo (c)

  • con liquidazione corretta

da € 250 a € 2.000

da € 250 a € 2.000

 

(a) La sanzione minima è di € 500.

(b) Se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione da € 250 a € 2.000.

(c) Nei casi previsti dall’art. 6, comma 1, 1° e 2° periodo, e 2, 1° periodo, la sanzione non può essere inferiore a € 300 (art. 6, comma 4).

 Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

La memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi

Nei casi previsti dall’art. 2, commi 1, 1-bis e 2 del d. lgs. 5.8.2015, n.127, per le violazioni di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, per ciascuna operazione, la sanzione è pari al 70% dell’IVA relativa all’importo non memorizzato o trasmesso. La sanzione non può essere inferiore a € 300 (e fino al 31.8.2024:€ 500).

Salve le procedure alternative adottate ai sensi dell’art. 2, comma 4, del suddetto d. lgs., la sanzione si applica anche nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti ivi indicati.

Nel caso di mancata richiesta di intervento per la manutenzione degli strumenti entro i termini previsti, se non risultano omesse annotazioni si applica la sanzione da € 250 a € 2.000.

Le ricevute e gli scontrini fiscali e i documenti di trasporto (art. 6, comma 3)

La mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, ovvero nel caso di indicazione di importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione del 70% dell’IVA relativa all’importo non documentato. La sanzione minima è di € 300. 

La sanzione del 70% viene irrogata nel caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione nel caso di mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio, con un minimo di € 300. Se non risultano omesse autorizzazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento è punita con la sanzione da € 250 a € 300.

La detrazione illegittima e la regolarizzazione dell’acquisto

La detrazione illegittima (art. 6, comma 6)

L’illegittima detrazione dell’IVA assolta dovuta o addebitata in via di rivalsa sugli acquisti è punita con la sanzione pari al 70% dell’imposta che è stata detratta

Le sanzioni non si applicano nel caso di dichiarazione infedele, fattispecie espressamente sanzionata nella misura del 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 150.

La regolarizzazione dell’acquisto (art. 6, comma 8)

Del tutto nuova è la procedura di regolarizzazione dell’acquisto che mette in soffitta l’autofattura. Se la fattura non è stata emessa entro i termini di legge o è stata emessa una fattura irregolare si producono i seguenti effetti:

È escluso l’obbligo del cessionario o committente di controllare e di sindacare le valutazione compiute dalla fattura per operazioni non imponibili, esenti o escluse dall’iva.

La procedura è del tutto innovativa rispetto all’attuale norma secondo cui la regolarizzazione va effettuata nel caso di fattura omessa, entro il 30° giorno successivo al quarto mese dalla data di effettuazione dell’operazione. Invece, nel caso di fattura irregolare, la procedure deve essere eseguita entro il 30° giorno successivo a quello in cui è avvenuta l’annotazione della fattura irregolare nel registro degli acquisti. Inoltre, la regolarizzazione deve essere seguita dall’annotazione dell’autofattura emessa con l’attestazione dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate relativa all’avvenuto pagamento della relativa imposta.

Le esportazioni e il contenuto delle dichiarazioni

Le esportazioni (art. 7)

In materia di esportazioni il d.lgs. ha ridotto l’entità delle sanzioni irrogabili.

violazione                  

sanzione attuale

sanzione futura

Esportazione a cura del cessionario ex art. 8, lett.b) e b-bis) non eseguita entro 90 giorni (a)

dal 50% al 100% dell’IVA

50% dell’IVA (b)

Cessione ex art. 38-quater con mancata esportazione entro 3 mesi e restituzione della fattura vidimata dalla dogana entro mesi dalla data di consegna 

dal 50% al 100% dell’IVA

50% dell’IVA (c)

Cessione ex art.8, lett.c):

 

 

  • senza dichiarazione di intento

dal 100% al 200% dell’IVA

70% dell’IVA

  • con dichiarazione di intento ma senza i presupposti o in misura superiore al consentito

dal 100% al 200% dell’IVA

70% dell’IVA(d)

  • mancata esportazione entro 6  mesi dalla consegna nel caso di plafond condizionato

dal 50% al 100% dell’IVA

35% dell’IVA (e)

Cedente o prestatore che omette il riscontro telematico della dichiarazione di intento

dal 100% al 200% dell’IVA

70% dell’IVA

Indicazione in dogana di valori esposti diversi da quelli reali (f)           

dal 100% al 200%       

dal 100% al 200%

Omessa numerazione, annotazione delle dichiarazioni di intento

da € 516 a € 2.582      

da € 516 a € 2.532


  1. La sanzione non si applica se entro 30 giorni è versata l’IVA previa regolarizzazione della fattura. 
  2. La norma si applica anche a chi effettua la cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett c), del d.l. 30.8.1993, n. 331) se il bene è trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e se il bene non è pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione non si applica se, entro il 30° giorno successivo, è eseguito il versamento dell’IVA previa regolarizzazione della fattura.
  3. La sanzione non si applica se entro il mese successivo al quarto mese dalla data di consegna dei beni avviene il pagamento dell’IVA. 
  4. Dell’omesso pagamento risponde esclusivamente il cessionario o il committente o l’imprenditore che ha rilasciato la dichiarazione.
  5. La sanzione non si applica se l’IVA è versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per effettuare l’esportazione previa regolarizzazione della fattura. 
  6. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5%.

È punito con la sanzione del 70% dell’IVA chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione richiesta dall’art. 8-bis, 3° comma, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, nonché il cessionario, committente o imprenditore che ha rilasciato la dichiarazione in assenza dei presupposti. La stessa sanzione si applica per la dichiarazione di condizione di effettiva navigazione in alto mare.

Il contenuto della dichiarazione (art. 8)

Resta invariata la sanzione da € 250 a € 2.000 nei casi di omessa o inesatta o incompleta dichiarazione, nonché di determinazione del tributo e di ogni altro dato prescritto. Lo stesso dicasi per la mancata o incompletezza degli atti e dei documenti obbligatori da conservare o per l’esibizione all’ufficio.

6)Corrispettivi giornalieri e le sanzioni accessorie

I corrispettivi giornalieri (art. 11, comma 2-quinquies)

Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art.2, commi 1, 1-bis e 2, del d.lgs. 5.8.2015, n. 127, si applica la sanzione di € 100 per ciascuna trasmissione a condizione che la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.

L’ammontare delle sanzioni non può eccedere l’importo di € 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l’art. 12 del d.lgs. 18.12.1997, n. 72.

Le sanzioni accessorie (art. 12, commi 1 e 1-bis)

Se è irrogata una sanzione superiore a € 50.000 (e non più considerando la pena più grave prevista per la violazione più grave tra quelle accertate non è inferiore nel minimo a € 40.000 e nel massimo a € 80.000) si applica una delle sanzioni accessorie indicate nel d.lgs. 18.12.1997, n. 472, per un periodo da tre a sei mesi.

La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a 12 mesi, se la sanzione irrogata è superiore a € 100.000.

Se la sanzione è irrogata nei confronti dei soggetti indicati all’art. 7, comma 3, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, la soglia per le sanzioni accessorie di € 40.000 è ridota a € 20.000.




TAG: Riforma fiscale 2023-2024 Adempimenti Iva