Con la “Legge di Bilancio 2023” (art. 1, commi 126-147 della Legge 207/2022) viene prevista, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina fiscale delle criptovalute (o “valute virtuali”, “cripto-attività” eccetera), ossia quelle rappresentazioni digitali di valore e di diritti la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (“Distributed Ledgers Technology”), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.
Tale registro è "distribuito" in quanto è composto da unità indipendenti (c.d. "nodi"), invece che essere centralizzato in una unità da cui dipende l’accesso delle altre: la blockchain ne rappresenta una specifica tipologia, che prevede l’archiviazione delle informazioni in "blocchi" che, ad intervalli regolari, vengono condivisi dai nodi del sistema e resi immutabili.
Questi registri possono ospitare una grande varietà di informazioni.
In ambito finanziario l’utilità dei registri dipende dal fatto che possono contenere informazioni sui diritti che spettano al possessore (c.d. “token di attività”), al quale è garantito l’accesso esclusivo per mezzo della crittografia, in modo tale che un solo soggetto è in possesso della chiave di accesso all’informazione da cui dipende l’esercizio di uno o più diritti.
Nello specifico, il token è il gettone (virtuale) che consente questo esercizio, risultando perciò dotato di un valore, che non è intrinseco ma dipende dal bene o dalla prestazione alla quale consente di accedere; più tale bene o prestazione è diffusa e standardizzata e più aumentano le potenzialità di un token come:
ossia le tipiche caratteristiche della moneta.
In altri termini, il valore del token dipende dal "contesto" in cui viene accettato come strumento rappresentativo, ossia come una fiches, un buono pasto o un titolo azionario.
I token più diffusi nell’attuale contesto di mercato sono i token di moneta elettronica (o “valute virtuali”) e, dal punto di vista tecnico, le valute virtuali sono stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi.
Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni software come la blockchain, e tali “valute” hanno natura esclusivamente “digitale” in quanto sono create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici, venendo poi conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (cosiddetti wallet).
Questi ultimi consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:
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Poiché si è visto che il token è un sistema di informazioni gestite attraverso un registro distribuito, esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della “mera” valuta; questo rende estremamente complesso il suo inquadramento dal punto di vista normativo.
Per questo motivo con la Legge di Bilancio si è intervenuti – per la prima volta a livello storico, come anticipato – stabilendo la disciplina fiscale applicabile a tale tipo di asset, stabilendosi in primo luogo l’inclusione in modo esplicito delle cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.
Nello specifico, è stata inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – intervenendo sull’art. 67, comma 1, nel quale è stata inserita la lettera c-sexies) una nuova categoria di “redditi diversi”, costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante:
di cripto-attività, comunque denominate, archiviate o negoziate elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
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Viene altresì consentito di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino al 01.01.2023, introducendosi poi, anche per le criptovalute, la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi (della “dichiarazione”, quello cosiddetto del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”).
Inoltre, con riguardo alla rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro di titoli e valori (monitoraggio fiscale ex D.L. 167/1990), sono state incluse espressamente in tale disciplina le nozioni di:
Sempre a questo proposito viene introdotta una sorta di “sanatoria retroattiva”, dando la possibilità ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi che ne derivano, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione e versando:
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Viene inoltre stabilito che i componenti di reddito – positivi e negativi – che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 01.01.2023, ma a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
Da ultima viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore, con modalità e termini di versamento che sono gli stessi di quelli ordinariamente previsti per l’imposta di bollo. Inoltre, a decorrere dal 2023 si prevede l’applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
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