Non è più possibile attestare l’origine delle merci importate dai Paesi SPG mediante il certificato "FORM A" sostituito dal Registered Exporter System (REX)
L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli lo scorso 2 gennaio ha pubblicato l’avviso relativo alle novità in materia di attestazione di origine per le merci provenienti dai Paesi SPG e da Singapore.
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A partire dal 1gennaio 2023, ai fini della certificazione dell’origine delle merci provenienti dai Paesi beneficiari SPG, non è più possibile inserire in dichiarazione doganale il riferimento al certificato FORM A mediante indicazione del codice documento N865.
Pertanto, a partire dalla suddetta data l’operatore economico che intende importare nella UE merci di origine di un paese beneficiario SPG con un trattamento tariffario preferenziale, ricevuta l’attestazione di origine, dovrà:
Il Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) è un sistema non reciproco e non discriminatorio di accordi tariffari preferenziali con il quale i Paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati della Ue.
Fino al 31 dicembre 2016 la certificazione dell’origine della merce proveniente dai Paesi beneficiari SPG veniva attestata esclusivamente presentando l’apposito certificato di origine FORM A.
A partire dal 1° gennaio 2017 è stata avviata, in sostituzione del certificato di origine FORM A, la progressiva applicazione del sistema REX (Registered Exporter System).
In particolare, il sistema REX si basa su un principio di autocertificazione da parte degli operatori economici che effettuano le c.d. dichiarazioni sull'origine.
Per essere autorizzato a rilasciare una dichiarazione sull'origine l’operatore economico si registra in un’apposita banca dati (costantemente aggiornata).
Inoltre, vale la pena ricordare, che progressivamente il sistema REX è stato applicato anche nel contesto di accordi commerciali bilaterali tra l'UE e i Paesi partner.
Con decorrenza 1° gennaio 2023, il trattamento preferenziale eventualmente richiesto per le merci importate da Singapore può essere concesso mediante indicazione nella dichiarazione doganale del codice documento U101, riferito all’attestazione di origine di un esportatore registrato.
Tale attestazione non è vincolata ad alcuna soglia di valore.