La legge di bilancio 2023 L 197-2022 in vigore dal 1 gennaio, introduce all'art 1 co. 283-285 in via sperimentale SOLO per il 2023, una nuova forma di pensione anticipata, definita dalla norma ”pensione anticipata flessibile”, ma comunemente detta “Quota 103”.
Il regime sostituisce Quota 102 dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, anche in vista di una possibile riforma previdenziale complessiva.
Un messaggio del 20 febbraio ha comunicato la disponibilità della piattaforma telematica per le domande (v. ultimo paragrafo).
In data 10 marzo invece è stata finalmente pubblicata la circolare completa di istruzioni n. 27-2023
Vediamo di seguito le regole principali per accedere a Quota 103 nel 2023: beneficiari, requisiti , particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, finestre di decorrenza.
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Il diritto alla pensione Quoa 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023 dei seguenti requisiti:
La circolare 27 precisa che resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.
Sono interessati in particolare gli iscritti:
Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.
Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, (nel 2023 sono 2.818,7 euro mensili lordi) con riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento prima del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento verrà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.
E’ previsto, per la durata dell’anticipo, il divieto di cumulo con i redditi da lavoro , con deroga di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.
ATTENZIONE La circolare INPS del 10 marzo 2023 precisa che:
Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni:
1 - i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento
2 - i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla pensione:
Il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.
Nella circolare 27 2023 INPS precisa che i termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate per i dipendenti pubblici relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.
Il trattamento sarà pagabile dunque dopo:
Per chi matura i requisiti di Quota 103 è previsto anche un incentivo, riservato ai i lavoratori dipendenti che decidano comunque di rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore che sono, in genere, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, per il periodo di percezione dell'assegno anticipato
L’importo corrispondente viene versato in busta paga.
Con il messaggio 754 del 21 febbraio 2023 INPS comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103)
Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
ATTENZIONE sul sito la pensione in oggetto è definita come “Pensione Anticipata Flessibile”, nel gruppo Anzianità/Anticipata/Vecchiaia - Sottogruppo: Pensione di anzianità/anticipata - requisito anticipata flessibile