Speciale Pubblicato il 21/12/2022

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Erogazioni liberali a favore di Imprese sociali/Consorzi. I chiarimenti delle Entrate

di Moroni Avv. Francesca

Il diritto di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali per erogazioni liberali a consorzi: chiarimenti delle Entrate



Con Risposta a interpello n. 593 del 19 dicembre le Entrate forniscono chiarimenti inerenti sul diritto di fruire delle detrazioni o delle deduzioni fiscali di cui all’art. 83 CTS, a seguito di liberalità erogate a favore di Imprese sociali, costituite nella forma giuridica di Consorzio.

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Il quadro normativo di rifermento

Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 CTS si applica,  ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a  favore  degli ETS  di cui all'articolo  82, comma  1,  ovvero a tutti  gli Enti iscritti  nel  Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite  in forma di società.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 83 del medesimo CTS dispone quanto segue:

La qualifica di Impresa sociale

In rifermento invece alla qualifica giuridica di Impresa sociale, si ricorda come in base all’art. 1 del D.lgs. n. 112/2017 possano assumere la qualifica  di  impresa sociale ''tutti gli enti privati'', tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti  nelle  forme  societarie.  

Non ci sono,  dunque,  preclusioni  riguardo la  veste  civilistica che può essere assunta dall'ente ''impresa sociale'', purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati  riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico  (cfr. anche Nota n. 8115 del 14 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

Fanno eccezione  a  tale  regola  le  ipotesi  disciplinate  nell'articolo  1,  comma  2  del citato D.lgs. n. 112 del 2017, ai sensi del quale:

«Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale 

Ai sensi dell'articolo 11 del CTS, inoltre, «Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS».

Al riguardo, si rileva che la valutazione in concreto circa la qualifica di ''impresa sociale'' è di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15 del CTS.

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, l'Istante è stato costituito, quale ''consorzio volontario'' tra i proprietari o possessori di terreni e risulta iscritto nella sezione speciale Impresa Sociale della competente C.C.I.A.A.

Ne consegue che, nel  presupposto che  sussistano i  requisiti  per la  qualifica  di ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete – come detto - al Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali), l'Istante  rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal  reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo  83 del CTS.



TAG: Cooperative e Consorzi