La legge di bilancio 2023 prevede per l’agricoltura delle misure volte al contrasto del caro carburante, della pressione fiscale e della disoccupazione.
Le misure introdotte riguardano in maniera specifica l’agevolazione del settore agricolo per mezzo:
Sono inoltre previste ulteriori disposizioni di grande interesse per l’agricoltura.
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L’acquisto di carburanti (art. 11)
A favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto la forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto (al netto dell’IVA) effettuato nel primo trimestre dell’anno 2023, purché comprovato dalle fatture di acquisto.
Il beneficio è riconosciuto anche per l’acquisto di benzina e gasolio utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento di animali.
Il credito può essere utilizzato solo in compensazione entro il 31.12.2023, non si applicano i limiti di cui agli artt. 1, comma 53, della l. 24.12.2007, n. 244, e 34 della l. 23.12.2000, n. 388, non concorre a formare il reddito d’impresa e la base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deduzione per gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, è cumulabile con altre agevolazioni che hanno per oggetto tali costi, ma a condizione che non sia superato il costo sostenuto.
Può essere oggetto di cessione, solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, eccetto la possibilità di due cessioni ulteriori se effettuate a favore di banche e intermediari autorizzati. È richiesto il visto di conformità. La norma si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
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I redditi fondiari e agrari (art. 20)
Viene prorogata all’anno 2023 l’esenzione dall’Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. La norma, già in vigore per il periodo 2017-2022, fa sì che tali redditi non concorrano a formare la base imponibile ai fini dell’Irpef nonché delle addizionali regionale e comunale.
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I contributi per i giovani agricoltori (art. 57)
Viene prorogato fino al 31.12.2023 il beneficio contributivo riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del. d.lgs. 29.3.2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni che si iscrivono nella previdenza agricola nell’anno 2023. Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero contributivo dal versamento del 100% per un periodo di 24 mesi.
Le prestazioni occasionali (art. 64)
È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale nel corso dell’anno civile a condizione che:
La bozza di legge finanziaria stabilisce che le suddette regole si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare.
Come regola generale, la misura minima oraria del compenso è di 9 euro, tranne che nel settore agricolo per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata nel contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Secondo le nuove regole “per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima prefissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura”.
È abrogata la norma secondo cui per le prestazioni rese nel settore agricolo il prestatore ha l’obbligo di autocertificare che nell’anno precedente non era iscritto negli elenchi anagrafici del settore agricolo. Di conseguenza è abrogato il divieto posto alle aziende agricole dal comma 14 dell’art. 54-bis del d.l. 24.4.2017, n. 50.
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La sovranità alimentare (art. 76 e 77)
Viene istituito il Fondo per la sovranità alimentare con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2026.
È istituito il Fondo per l’innovazione in agricoltura per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione per incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione di migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzazione di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua, la riduzione di sostanze chimiche e l’utilizzo di sottoprodotti. È prevista la dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2025.
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La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 26)
Vengono riaperti, ancora una volta, i termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società. È possibile rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.1.2023.
Entro il 30.6.2023 deve essere redatta la perizia ed effettuato il giuramento. L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata entro il 30.6.2023, ovvero è possibile ripartirla in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il 30.6.2023 e le altre, maggiorate con gli interessi annui del 3%, entro il 30.6.2024 e il 30.6.2025.
È possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati posseduti al 1.1.2023 al valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente. La novità è rappresentata dal fatto che la rideterminazione è estesa a titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi unilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1.1.2023 assumendo il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettando il valore a imposta sostitutiva. Per la perizia giurata, l’imposta e il pagamento si applicano le regole indicate per i terreni, fermo restando la diversità del perito.
L’IMU sugli immobili occupati (art. 21)
E’ disposta l’esenzione dall’IMU (art. 1, comma 759, della l. 21.12.2019, n. 160) per gli immobili non utilizzati né disponibili per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2 (occupazione clandestina) o 633 (invasione di edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo comunica al comune interessato, in via telematica, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione va trasmessa nel momento in cui cessa il diritto.
I mezzi di pagamento (art. 69)
Il divieto di pagamento per contanti è elevato da 1.000 a 5.000 euro.
L’esercente può rifiutare il pagamento mediate POS per importi fino a 60 euro (e non più “per qualsiasi importo”).
Va sottolineato che tali questioni sono oggetto di discussione per cui i limiti suddetti verranno definiti esattamente con l’approvazione della legge.
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