Per il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione: residenza decennale, maggiorazione dell'importo e modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022. A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.
Vediamo tutti i dettagli nei paragrafi che seguono.
Qui il testo integrale della Circolare 131 2022.
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L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:
Possono richiederlo anche i:
a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
che siano anche residenti continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la circolare precisa che per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione i criteri del “Testo unico" sul rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Quindi “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo quando :
salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Per la verifica del requisito di dieci anni è fondamentale individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Il requisito è autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e sarà verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.
AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023
L'istituto specifica che "la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, ha evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile."
Ne consegue che, a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi soddisfatto in sè, ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.
Al fine della verifica gli operatori possono utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).
In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:
Come dettagliatamente illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002, a cui l'Inps rimanda per approfondire, i requisiti per il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.
La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto) che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.
Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.
Sono esclusi i seguenti redditi:
Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, il “Regolamento InPS sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.
Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda non sia completa il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni per consentire l’integrazione necessaria.
La mancata integrazione della documentazione nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e non è ammesso il riesame.
Il cittadino dovrà quindi presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.