È dato noto che la personalità giuridica degli Enti del Terzo Settore, ETS, è stata trattata in modo innovativo dal legislatore della Riforma che ha inteso disciplinare i parametri di riferimento per garantire l’omogeneità ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell’ETS.
Ciò ha suscitato, tuttavia, dubbi interpretativi diffusi con particolare riguardo alla definizione di personalità giuridica di un ETS iscritto o trasmigrato al RUNTS.
Tanto è vero che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MLPS, in due momenti diversi, prima con la Nota 17146, del 15.11.22 e poi con la Nota 18655, del 2.12.2022[1], è ritornato sul tema, favorendo alcuni chiarimenti su:
Si approfondiscono, di seguito, alcuni aspetti definitori ed applicativi a chiarimento di dubbi legati alla norma di cui all’articolo 22 del Codice Terzo Settore[3], riguardo:
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Il legislatore della Riforma ha (ri)definito i presupposti e parametri per l’acquisizione della personalità giuridica superando il previgente regime concessorio previsto dal Dpr n. 361/2000[4].
In particolare, l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, RUNTS, ove ricorrano le condizioni, favorisce il conseguimento della personalità giuridica dell’Ente con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale (a differenza di quanto previsto dal dpr n. 361/2000 a livello di Regioni, Province e Prefetture).
Si ricorda, da Codice civile, che la personalità giuridica si configura nella nozione di autonomia patrimoniale perfetta, ovvero è la posizione giuridica, per la quale dei debiti risponde solo l’ente con il suo patrimonio e non vi è, in aggiunta, una responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto dell’ente stesso. Negli enti sprovvisti di personalità giuridica, pertanto, vige la previsione dell’articolo 38 del Codice civile, ai sensi del quale sussiste la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’ente.
Tuttavia, l’acquisizione della personalità giuridica non costituisce un obbligo ma una facoltà, e ciascun ente potrà valutare la convenienza di adottare un’autonomia patrimoniale perfetta, che comporta il monitoraggio continuo del patrimonio minimo con tutte le responsabilità[5] che ne derivano per gli amministratori e l’organo di controllo, ove previsto.
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La legalità sostanziale prima, e quella patrimoniale, sono gli elementi che distinguono gli ETS con o senza personalità giuridica.
Ai sensi del comma 2, dell’articolo 22, CTS, il primo controllo è effettuata dal notaio[6] al momento della costituzione dell’ente o dell’adeguamento dell’atto costitutivo per l’iscrizione al RUNTS.
Il notaio controlla la legalità sostanziale, nel ricevere l’atto costitutivo di un ETS o il verbale di adeguamento di un ente già esistente, in maniera preventiva dovrà verificare che il contenuto sia conforme alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore e che, quindi, l’ente disponga di tutti quegli elementi minimi indispensabili per la configurabilità di Ente del Terzo settore.
Il secondo controllo, che spetta sempre al notaio, è quello relativo alla verifica della congruità patrimoniale.
I parametri fissi univoci per tutto il territorio nazionale sono individuati dal comma 4 dall’art. 22 del CTS che sancisce detto limite patrimoniale minimo necessario per ottenere la personalità giuridica pari a:
Nel caso in cui i controlli sulla legalità del contenuto di atto costitutivo e statuto o sulla consistenza patrimoniale abbiano dato un esito positivo, il notaio dovrà procedere, nei 20 giorni successivi alla stipula, alla iscrizione dell’atto costitutivo al RUNTS[7].
Questa iscrizione avrà natura costitutiva perché ne conseguirà l’acquisizione della personalità giuridica[8].
A tutti gli effetti, l’ente iscritto nel registro unico nazionale dal notaio, è un ETS con personalità giuridica.
Il riconoscimento della personalità giuridica equivale ad autonomia patrimoniale perfetta con effetti nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall’ETS o dalla Fondazione, al pari della società di capitali.
La costituzione del “patrimonio minimo”
L’articolo 22 del Codice prevede espressamente che :
La relazione dovrà essere concretamente e formalmente allegata all’atto costitutivo ricevuto dal notaio.
Agli associati o ai fondatori, compete in via esclusiva, la nomina dell’esperto. Ciò in analogia a quanto previsto, per le società a responsabilità limitata, dal secondo dell’articolo 2465 del Codice civile, diversamente da quanto previsto, invece, per le società per azioni, per le quali l’articolo 2343 affida la designazione del perito al presidente del tribunale territorialmente competente.
Con il termine “beni” la disposizione dell’articolo 22 intende riferirsi alla nozione giuridicamente più restrittiva del Codice civile, per cui “bene” sono “le cose che possono formare oggetto di diritti”: beni materiali o immateriali (come i brevetti o i marchi), ma non di diritti. Appare escludersi la possibilità di procedere alla costituzione di un ente del Terzo settore con personalità giuridica mediante il conferimento nell’ente di prestazione di opere e servizi, anche nel caso in cui questi conferimenti “atipici” siano garantiti da polizze assicurative o fideiussioni bancarie, così come non è possibile il conferimento di credito, a differenza di quanto accade per le società di capitali.
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L’altro vincolo, successivamente alla costituzione dell’Ente, è disposto dal comma 5 dell’articolo 22 e si sostanzia nel controllo della consistenza del patrimonio minimo durante la vita dell’ente al fine di garantire lo svolgimento delle attività di interesse generale.
La norma prevede l’obbligo di ricostituzione del patrimonio dell’ente ad opera dell’assemblea dell’associazione o dell’organo amministrativo della fondazione, da convocarsi senza indugio nel caso in cui dovesse risultare che il patrimonio dell’ente, per condizioni fisiologiche o patologiche, si abbassi al di sotto del limite minimo[9], ovvero oltre un terzo.
Il requisito patrimoniale assume dunque, una connotazione dinamica, con un significato non formale ma concreto, garantendo la sussistenza di un netto patrimoniale necessario preservando una struttura solida operativa, fattuale e non solo nominalistica.
Lo stesso discorso vale anche per gli enti già costituiti e non solo per quelli di nuova costituzione.
Il comma 6 dell’articolo 22 disciplina l’aspetto delle modifiche statutarie di adeguamento degli enti senza scopo di lucro con personalità giuridica o che vogliano conseguirla, e che aspirano, allo stesso tempo, a diventare ente del Terzo settore.
La norma dell’articolo 22 deve essere letta insieme al comma 2, dell’articolo 101 del Codice Terzo Settore che prevede quorum semplificati per l’approvazione dell’adeguamento.
L’obiettivo è di facilitare le operazioni di adeguamento, specialmente per quegli enti che hanno una base associativa molto ampia e per i quali il rispetto dell’articolo 21 del Codice civile - che prevede quorum molto qualificati per le modifiche statutarie onde evitare ostacoli alla fattibilità dell’adeguamento.
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La convenienza per un ETS ad acquisire la personalità giuridica è legata dunque alla nozione giuridica di autonomia patrimoniale perfetta e alle responsabilità che pesano sul soggetto che agisce in nome e per conto dell’Ente nei confronti dei terzi. A parere di chi scrive, sarebbe auspicabile, che il legislatore preveda misure anche di minore entità del patrimonio minimo affinché l’autonomia patrimoniale perfetta attraverso il riconoscimento della personalità giuridica sia praticabile anche dagli ETS “piccoli”,(che rappresentano il tessuto associativo prevalente nel nostro paese) come avviene già per le società. Tra l’altro questa convenienza è rafforzata, a parere di chi scrive, dal Codice della crisi d’impresa.
Schema di riepilogo art. 22 CTS – “parametri e condizioni per l’acquisto della personalità giuridica”
“Personalità giuridica” ex art. 22 CTS | Parametri “Patrimonio minimo” | Costituzione o Modifica dell’atto Costitutivo | Monitoraggio “patrimonio minimo” |
ETS
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Sussistenza iniziale e successiva del
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Presenza del Notaio:
| Soggetti:
Monitoraggio attraverso l’analisi di: -Situazione patrimoniale, rendiconto gestionale: -indicatori di bilancio -fabbisogno e flussi entrate/uscite prospettici
Ipotesi grave
Comma 5, art. 22, CTS: “Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente” |
Fondazioni
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Sussistenza iniziale e successiva di
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[1] Cfr. Moroni F., “Iscrizione al RUNTS: ipotesi di silenzio-assenso”, Speciale Fisco e Tasse, 5/12/2022
[2]Peta M. “ETS con personalità giuridica: il patrimonio minimo e la continuità aziendale, la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo”, Speciale Fisco e Tasse , 28/11/2022
[3] Cfr. Commi 1,1-bis, art. 22, CTS “1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo. 1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
[4] Con il codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2021 o Cts) la legge delega 106 del 2016 è stata attuata, superando il sistema concessorio per il riconoscimento della personalità giuridica dei cosiddetti “enti no profit”. Finora, l’unica possibilità per ottenerla era di attenersi a una procedura piuttosto “disomogenea” secondo il meccanismo introdotto dal dpr 361 del 2000 che rimette a Prefetture, Regioni e Province autonome il potere discrezionale di valutare la legalità degli atti costitutivi delle associazioni o delle fondazioni e, soprattutto, la sussistenza della consistenza patrimoniale necessaria, senza un parametro minimo unitario a cui attenersi su tutto il territorio nazionale
[5] Si veda Peta M., ETS con personalità giuridica: il patrimonio minimo e la continuità aziendale, la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo”, Speciale Fisco e Tasse , 28/11/2022, già citato.
[6] Cfr. Commi 2, 3, art. 22, CTS “2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. 3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata”.
[7] Al riguardo si veda anche la Nota MLPS n. 18655, del 2.12.2022.
[8] È utile precisare che il codice del Terzo settore non ha abrogato il dpr 361 del 2000, ossia il provvedimento legislativo che ha finora disciplinato l’iter per l’acquisto della personalità giuridica e che rimarrà in vigore per tutti gli enti senza scopo di lucro che non vogliano diventare enti del Terzo settore, (scelta facoltativa e non obbligatoria). Per gli enti che vogliano acquisire la personalità giuridica senza diventare Ets, l’iter sarà quello consolidato di rivolgersi alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente per presentare tutta la documentazione e rimettersi alla discrezionalità della pubblica amministrazione per la concessione della personalità giuridica.
[9] In particolare il comma 5 dispone che” Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente”.