In attesa dell’approvazione definitiva della Legge di bilancio 2023, si anticipano le seguenti disposizioni:
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Art. 46 – I carichi fino a 1.000 euro
Alla data del 31.1.2023, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro (importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) che risulta dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015.
L’agente della riscossione, entro il 30.6.2023, trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate.
La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino al loro annullamento.
La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:
Il beneficio è riconosciuto per i debiti affidati agli agenti della riscossione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenze e assistenza (d.lgs. 30.6.1994, n. 509) e dalle cause dei professionisti (d.lgs. 10.2.1966, n. 103) previa delibera approvata entro il 31.1. 2023.
Segnaliamo gli ultimi articoli dello stesso autore Dott. Sergio Mogorovich: Le regolarizzazioni previste nel disegno della Legge di bilancio 2023; Legge di bilancio 2023: definizioni agevolate del contenzioso tributario; Legge di bilancio 2023: ulteriori possibilità per definire le liti pendenti. |
Art. 47 – I carichi affidati all’agente della riscossione.
Fermo restando quanto è previsto dall’art. 46, i debiti che risultano dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1.1.2000-30.6.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi, di sanzioni, di interessi di mora e aggio con il solo versamento delle somme dovute a titolo di:
Il versamento va fatto in unica soluzione entro il 31.7.2023, ovvero in un massimo di 18 rate così articolate:
Nell’area riservata, l’agente della riscossione fornisce i dati necessari per individuare i carichi definibili. Entro il 30.4 il contribuente deve dichiarare all’agente della riscossione, esclusivamente con modalità telematica, la volontà di applicare la norma evidenziando da:
L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione che attesta i pagamenti. L’omissione comporta la revoca ella sospensione su istanza di una delle parti. Il debitore può integrare la domanda entro il 30.4. 2023.
Il computo delle somme da versare |
L’ammontare delle somme da versare considera esclusivamente gli importi versati a titolo di capitale compreso nei carichi e a tiolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se per effetto di precedenti pagamenti parziali il debitore ha già corrisposto integralmente quanto dovuto, egli deve comunque manifestare la volontà di aderire alla norma agevolativa. |
Le somme già versate anteriormente sono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Gli effetti della presentazione della dichiarazione |
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Entro il 30.6.2023 l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute, delle singole rate e delle date di scadenza dei pagamenti.
Il pagamento può essere effettuato:
La mancata osservanza del termine di pagamento |
La definizione agevolata può essere estesa anche ai debiti che rientrano, a seguito di istanza presentata dai contribuenti, nei procedimenti di cui al capo II, sez. I, della l. 27.1.2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sez. II e III, del d.lgs. 12.1.2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche facilitato, con le modalità e i tempi eventualmente indicati nel decreto di omologazione. |
Le esclusioni |
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Per le violazioni del codice della strada il beneficio comprende gli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della l. 24.11.1981, n. 689, e l’aggio di riscossione.
Per le somme oggetto di procedura concorsuale e di composizione negoziale della crisi di impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
L’estensione del beneficio |
Possono essere definiti, anche se per gli stessi si è determinata l’inefficacia della definizione, i carchi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazione resa ai sensi:
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