L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, con chiarimenti sulla applicazione delle sanzioni in materia di congedi parentali e altre misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e su una piu equa suddivisione del lavoro di cura tra uomini e donne. La disciplina è stata infatti recentemente rinnovata dal dlgs 105 2022 che ha recepito la direttiva comunitaria.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro.
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Il congedo di paternità obbligatorio spetta ai lavoratore dipendenti per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) ed è indennizzato al 100%
Il dipendente deve richiederlo in forma scritta al datore di lavoro con un preavviso non minore di cinque giorni (salvo diverse previsioni del CCNL applicato)
Al datore di lavoro che rifiuti o ostacoli l’esercizio di questo diritto si applica :
L'INL precisa che non si ritiene di ostacolo la richiesta del datore di lavoro di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso, salvo i casi di parto anticipato.
La violazione può essere soggetta a diffida, sempre che il congedo sia ancora fruibile.
La nota precisa che il divieto di licenziamento trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore :
e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Sul congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, ora chiamato “congedo di paternità alternativo” (cfr. art. 2, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 105/2022) l'ispettorato sottolinea che , il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 è punito con le sanzioni previsted all'art. 18 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 ovvero :
Si esternde la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre anche a quelle concernenti
Si sottolinea che le sanzioni sono applicabili anche per violazioni riguardanti il coniuge convivente di fatto.
Anche riguardo la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, ampliato ai parenti e affini fino al secondo grado , nelle ipotesi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio dei diritti che si verifichino nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, si applica la misura interdittiva del mancato conseguimento delle certificazioni stesse .
Un ulteriore precisazione dell'ispettorato riguarda il regime intertemporale di applicabilità delle tutele per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Si tratta del divieto di licenziamento e dell'indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni che si ritengono applicabili anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.