All'interno del Titolo III del disegno della legge di bilancio 2023 è prevista la facoltà di definire con modalità agevolate somme dovute a seguito del controllo automatizzato, irregolarità e infrazioni di natura formale e alcune violazioni sostanziali. Vediamo di seguito nel dettaglio quanto previsto.
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Art. 38- La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021 per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1.1.2023, anche se recapitate successivamente, possono essere definite effettuando il pagamento:
Il pagamento deve essere eseguito:
e la prima rata va versata entro 30 giorni.
Il mancato pagamento, anche in parte, entro le scadenze prescritte comporta la decadenza del beneficio per cui si applicano le regole ordinarie in materia di sanzioni (elevate al 30%) e di riscossione mediante iscrizione a ruolo.
Se il pagamento rateale è ancora in corso, è possibile pagare il debito residuo delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Inoltre, sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle somme residue non versate o versate in ritardo.
Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti. Il mancato pagamento, anche in parte, non produce effetti per cui si applicano le regole ordinarie in materia di sanzioni e di riscossione.
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano acquisite in maniera definitiva, non essendo rimborsabili.
Per le somme dovute relative al periodo d’imposta al 31.12.2019 richieste in base ai controlli automatizzati, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento è prorogato di un anno cioè dal 31.12.2023 al 31.12.2024.
Art. 39 – Le irregolarità formali
Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e dell’IVA, se commesse entro il 31.10.2022, possono essere regolarizzate con il pagamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta, da eseguire in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
Non è ammessa a regolarizzazione:
Per le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 oggetto di un processo verbale di constatazione il termine di decadenza della notifica dell’atto di constatazione ovvero dell’atto di irrogazione è elevato dal quinto anno al settimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o del diverso termine previsto per l’accertamento dei tributi.
La definizione non si applica per le violazioni che sono già state contestate in atti divenuti definitivi al 1.1.2022.
Art. 40 Il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie
Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12. 2021 e precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo editale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti.
Il versamento va eseguito entro il 31.12.2023, ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 31.3. 2023.
Sulle rate successive (scadenti il 30.6, il 30.9, il 20.12 e il 31.3 di ciascun anno) sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale (attualmente il 1,25%).
Il vantaggio non è indifferente poiché questo “ravvedimento speciale” comporta una sensibile riduzione del carico sanzionatorio, a prescindere dall’anno in cui è stata commessa la violazione.
Ad esempio, se la maggiore imposta dovuta con la dichiarazione dei redditi è di 10.000 euro per l’anno 2019 la sanzione è del 90% (cioè pari a 9.000 euro) per cui la sanzione ridotta a 1/8 è di € 500. Come regola ordinaria (art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472) la sanzione ridotta è pari a 1/7 del minimo, cioè è di 1.285,72 euro. Va fatta la rimozione delle irregolarità od omissioni, compresa ovviamente la dichiarazione integrativa.
La regolarizzazione agevolata è ammessa se le violazioni non sono state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento, di recupero, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di controllo formale di cui all’art. 36.ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
La regolarizzazione non può essere fatta per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali all’estero.
Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta:
Le procedure di ravvedimento già effettuate alla data di entrata in vigore della norma restano valide e non è possibile richiedere il rimborso delle somme già versate.